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Cassazione: accolto il ricorso contro INAIL per l’ottenimento del diritto alla Rendita ai Superstiti per Carcinoma Polmonare Professionale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2523 del 4 febbraio 2020, ha accolto il ricorso dei familiari di un lavoratore addetto ai lavori portuali contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva negato il diritto alla rendita ai superstiti INAIL.

La Corte territoriale infatti non aveva ritenuto provato il nesso di causalità esclusivo fra la morte dell’uomo e l’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro.

I fatti in causa sul riconoscimento della rendita ai superstiti per decesso da carcinoma polmonare

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda degli eredi di un addetto portuale con comprovata esposizione all’amianto, deceduto a causa di un carcinoma polmonare, per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti INAIL.

La Corte infatti aveva recepito le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio secondo cui non si sarebbero potute escludere possibili concause, quali il fumo di tabacco, nell’origine della malattia.

Per il giudice dunque l’esposizione all’amianto sarebbe stata non solo non esclusiva ma neppure prevalente.

Contro la decisione della Corte d’Appello proponeva ricorso in Cassazione uno dei familiari mentre INAIL si opponeva con contro-ricorso.

La decisione della Cassazione e le motivazioni

La motivazione della ricorrente contro la decisione della Corte di Appello di Napoli è basata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Testo Unico n. 1124 del 1965.

L’articolo richiama la tabella allegata delle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa.

La ricorrente infatti ha fatto presente che, trattandosi di patologia tabellata, la prova del nesso eziologico non sarebbe stata necessaria.

Inoltre INAIL neppure avrebbe portato prove a dimostrazione dell’insufficienza del rischio e di esposizione all’agente patogeno connesso alla lavorazione in questione.

A chi spetta la dimostrazione del nesso di causalità fra esposizione professionale e malattia

Quanto alla dimostrazione del nesso di causalità la Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando come:

costituisce […] principio consolidato quello secondo il quale l’inclusione nella tabella [INAIL delle malattie professionali] sia della lavorazione svolta che della malattia contratta […] comporta l’applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato.

In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell’esistenza del nesso di causalità tra l’uno e l’altra, avendo già l’ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini.

Le malattie ad eziologia plurima o multi-fattoriale

La Corte di Appello di Napoli aveva dunque dato rilevanza al fatto che esistesse una causa extr-lavorativa, il tabagismo, che avrebbe potuto causare l’insorgenza del carcinoma polmonare.

Per questo aveva negato la certezza del nesso di causalità e di conseguenza il riconoscimento della rendita ai superstiti.

Tuttavia, per la Corte di Cassazione, non ci si può spingere fino ad invertire l’onere della prova.

È contrario al diritto infatti inficiare la presunzione di nesso causale senza addurre e provare da un lato la mancanza di una esposizione sufficiente a causare la malattia, dall’altro un fattore esterno che possa averla con certezza causata.

Al lavoratore basterà dimostrare che le lavorazioni cui era adibito rientravano in quelle previste nelle Tabelle INAIL delle malattie professionali per provare l’esistenza di un rischio concreto.

Precisa infatti la Corte:

che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell’idoneità dell’esposizione al rischio a causare l’evento morboso […].

[Rimane tuttavia] la possibilità per l’INAIL di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente […] o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla.

Il principio di equivalenza causale

La Corte di Cassazione sottolinea anche come, nel caso dell’individuazione di una concausa che possa aver provocato la malattia, nella giurisprudenza delle malattie professionali trova applicazione il principio di equivalenza causale.

Il principio di equivalenza causale stabilisce che al fine dell’erogazione della prestazione assicurativa è sufficiente che ci sia stata esposizione al rischio perché la stessa sia dovuta, anche in presenza di eventuali concause.

A questo proposito, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l’esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente.

Il carcinoma polmonare da amianto e il ricorso per l’ottenimento della rendita ai superstiti

Secondo la Corte di Cassazione dunque il ricorso va accolto poiché sarebbe spettato ad INAIL dimostrare la non sussistenza della presunzione legale di nesso causale.

Ciò visto che sia la malattia, il carcinoma polmonare, che la lavorazione cui era adibito il familiare deceduto, addetto portuale esposto ad amianto, sono contemplate nelle tabelle INAIL delle malattie professionali:

il carcinoma polmonare, che rileva nella causa in esame, è esplicitamente previsto tra le malattie «contratte nelle lavorazioni che espongono all’inalazione delle fibre di asbesto» alla voce n. 57 della Nuova Tabella delle malattie professionali dell’industria, all. 4, da ultimo modificata dal D.M. 9 aprile 2008.

Considerato quanto detto la suprema corte ha cassato la sentenza e l’ha rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione. Il nuovo giudizio dovrà tenere conto delle osservazioni di legittimità sollevate.

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Crediti immagine: foto di Sergio D’Afflitto, concessa con licenza CC BY-SA. Modificata (ritagliata). Utilizzabile con la stessa licenza.

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