Si parla di errore medico, nell’ambito più ampio della malasanità, qualora uno sbaglio compiuto da un professionista senza il rispetto della scienza e delle procedure mediche, per imperizia o negligenza, causi danni temporanei, permanenti oppure letali ad un paziente.
Con il termine malasanità tuttavia ci si riferisce sia ad una violazione della disciplina medica che possa aver provocato danni al paziente che a pratiche, azioni ed omissioni che li abbiano indotti. Si pensi per esempio a:
- Diagnosi errate.
- Amputazioni degli organi sbagliati.
- Errori durante l’anestesia.
- Infezioni contratte nelle strutture sanitarie dovute ad inosservanza delle tutele igieniche di sicurezza.
- Danni da parto.
- Interventi non necessari.
- Cure e terapie inutili e/o non necessarie.
- Procedure e/o pratiche sbagliate.
Il risarcimento del danno per malasanità e/o errore medico
Qualora un paziente ritenga di essere vittima di malasanità e/o errore medico può agire in sede civile per il risarcimento del danno biologico e/o morale che gli sia stato causato nei confronti della struttura ospedaliera.
Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che la natura del rapporto che si instaura fra paziente e struttura ospedaliera è di natura contrattuale.
Ciò significa che in caso di contenzioso giudiziario è in carico alla parte lesa la dimostrazione del nesso causale diretto fra operato del medico o della struttura sanitaria e danno subito dal paziente.
Al contrario, sta al medico ed alla struttura sanitaria dimostrare come le azioni messe in atto non abbiano provocato un danno al paziente e che tutte le corrette procedure mediche e di sicurezza siano state adottate.
Risarcimento Malattie Professionali: esperti in azioni legali per il risarcimento del danno da malasanità e/o errore medico
Risarcimento Malattie Professionali mette a tua disposizione un team di esperti in materia di malasanità ed errore medico che possono far valere al meglio i tuoi diritti e farti ottenere il massimo risarcimento per il danno subito.
L’azione legale può essere intrapresa sia sul piano civile che penale. Altrimenti, è possibile la risoluzione della controversia in sede extra-giudiziale, attraverso un processo di conciliazione in cui le parti si accordano per un eventuale equo risarcimento.
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