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Assistenza Riconoscimento Malattia Professionale

I legali di Risarcimento Malattie Professionali ti assistono nel ricorso giudiziale per il riconoscimento della malattia professionale e della rendita INAIL.

Qualora ne esistano i presupposti e la domanda di rendita per malattia professionale non sia stata accettata dall’INAIL puoi intraprendere con noi una azione legale al fine dell’ottenimento di tale diritto.

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Nota bene: ci dovrai un compenso solo a buon fine, ovvero se riusciremo a farti ottenere il riconoscimento della rendita. Nel caso contrario niente è dovuto.

Come ottenere il riconoscimento della malattia professionale dall’INAIL

Il lavoratore ancora attivo che sia vittima di malattia professionale deve:

  • farsi certificare la patologia dal medico (Pronto Soccorso, curante, specialista);
  • comunicare al datore di lavoro la malattia entro 15 giorni da quando si è manifestata, allegando copia del certificato medico. La mancata comunicazione comporta la perdita dell’indennizzo di invalidità temporanea per il periodo che intercorre fra la comparsa della patologia e la comunicazione.

Il datore di lavoro dovrà dare notizia della malattia professionale del lavoratore all’ufficio territorialmente competente entro 5 giorni.

Il medico o a struttura sanitaria che accerti la patologia di cui vi sia sospetta correlazione con l’attività professionale svolta dal lavoratore, ha l’obbligo di darne comunicazione all’INAIL entro 24 ore in via telematica.

Il lavoratore che abbia cessato la propria attività deve presentare la domanda all’ufficio INAIL di zona e può farlo personalmente o tramite patronato.

In caso di decesso la domanda può essere proposta dagli eredi.

Il diritto alla rendita si prescrive in 3 anni e 150 giorni dalla diagnosi della patologia.

Sul sito dell’INAIL è possibile reperire tutta la modulistica per la denuncia professionale ed accedere ai servizi online relativi al riconoscimento di malattia professionale.

Come ottenere il riconoscimento dell’indennizzo per infortunio sul lavoro dall’INAIL

Il lavoratore che abbia subito un infortunio guaribile in oltre 3 giorni ha diritto all’indennizzo da parte di INAIL. Il lavoratore deve:

  • comunicare immediatamente al datore di lavoro l’infortunio, pena la perdita dell’indennizzo di invalidità temporanea per il periodo che intercorre fra l’evento e la comunicazione;
  • farsi certificare dal medico (Pronto Soccorso, Curante, Specialista) la patologia causata dall’infortunio.

Il datore di lavoro dovrà darne notizia all’ufficio territorialmente competente entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico ma entro 24 ore in caso di morte o infortunio con pericolo di morte.

Il medico o la struttura sanitaria che accerta la patologia da infortunio professionale, ha l’obbligo di darne comunicazione all’INAIL entro 24 ore in via telematica.

Il lavoratore perde il diritto alle prestazioni INAIL dopo 3 anni e 150 giorni:

  • dal giorno in cui si è verificato l’infortunio;
  • dalla data in cui si definiscono i postumi permanenti.

In caso di a aggravamento della patologia si può chiedere la revisione della rendita.

Il lavoratore che veda aggravarsi la propria patologia professionale può chiederne il riconoscimento all’INAIL che disporrà visita medico-legale per l’eventuale revisione del danno permanente.

Il termine per la revisione, che può rinnovarsi non più di 6 volte, è soggetto alla decadenza di dieci anni dalla data di costituzione della rendita.

Opposizione amministrativa e ricorso giudiziale per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Può essere presentato ricorso in via amministrativa entro 60 giorni dal provvedimento di diniego di malattia o infortunio professionale emesso dall’INAIL.

I casi per cui può essere presentato ricorso amministrativo riguardano la contestazione delle valutazioni relative:

  • alla percentuale di menomazione riconosciuta;
  • al riconoscimento del periodo di inabilità temporanea;
  • all’inesistenza del danno permanente;
  • alla liquidazione della rendita.

La domanda deve essere presentata all’ufficio competente a mezzo posta ordinaria, PEC o personalmente presso lo sportello.

L’Ente dà per conclusa l’opposizione entro 150, 210 giorni per la revisione della rendita,  indipendentemente dalla circostanza che abbia dato risposta.

Nel caso in cui l’istanza non sia accolta o sia accolta parzialmente può essere presentato ricorso giudiziale presso il tribunale del lavoro con l’assistenza di un avvocato, per cui puoi rivolgerti ai nostri legali.

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La prescrizione è di 3 anni e 150 giorni, 210 nel caso in cui sia chiesta una revisione della rendita, dalla data dell’insorgere della patologia.

Danno differenziale

Il danno differenziale consiste nella differenza esistente tra il valore del danno riconosciuto dall’INAIL ed il valore del danno civilistico del risarcimento che può essere richiesto al datore di lavoro che ha causato l’evento dannoso.

Per richiedere il danno differenziale sono a disposizione i legali di Risarcimento Malattie Professionali.

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