Due decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 giugno 2023 (Decreti n. 88/2023 e n. 89/2023) stabiliscono una rivalutazione dell’8.1% sulle rendite Inail riconosciute per infortunio o malattia professionale nei settori dell’industria, marittimo e dell’agricoltura.
Queste le nuove norme previste dai due decreti:
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2023, in € 29.010,95 (decreto n. 88, art. 1.1)
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 19.221,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria (decreto n. 88, art. 1.2)
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 632,94 (decreto n. 88, art. 2 e decreto n. 89, art. 2)
- l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2023, è fissato in € 11.612,92 (decreto n. 88, art. 3 e decreto n. 89, art. 3)
- gli assegni continuativi mensili sono ri-liquidati nella stessa misura percentuale delle rendite applicando un coefficiente di rivalutazione pari a1,081, ottenendo gli importi di cui alla tabella 1 per il settore agricoltura (decreto n. 88, art. 4)
- gli assegni continuativi mensili sono ri-liquidati nella stessa misura percentuale delle rendite applicando un coefficiente di rivalutazione pari a1,081, ottenendo gli importi di cui alla tabella 2 per il settore dell’industria e della navigazione (decreto n. 89, art. 4)
- la retribuzione media giornaliera, è stabilita in € 91,53 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura di € 19.221,30 e di € 35.696,70 (decreto n. 89, art. 1.1)
- per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 51.403,25 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 39.623,34 per gli altri ufficiali (decreto n. 89, art. 1.2)
Grado di inabilità | Importi mensili |
---|---|
dal 50 al 59 per cento | € 444,83 |
dal 60 al 79 per cento | € 620,74 |
dall’80 all’89 per cento | € 1.065,70 |
dal 90 al 100 per cento | € 1.510,28 |
100 per cento + a.p.c | € 2.143,55 |
Grado di inabilità | Importi mensili |
---|---|
dal 50 al 59 per cento | € 355,14 |
dal 60 al 79 per cento | € 498,27 |
dall’80 all’89% per cento | € 925,12 |
dal 90 al 100 per cento | € 1.425,28 |
100 per cento + a.p.c | € 2.059,02 |
Fonti e rassegna stampa
La notizia è stata diffusa da alcuni portali di notizie online oltre che sul sito del Ministero con i due decreti (Decreti n. 88/2023 e n. 89/2023). Per un approfondimento si possono leggere a titolo di esempio gli articoli di D. C. su italiaoggi.it del 18 agosto 2023 oppure di F. R. su informazionefiscale.it del 18 agosto 2023.
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Crediti immagine di copertina: foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay. Modificata (ritagliata). Concessa con licenza Pixabay. Immagine di repertorio
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