La Circolare Inail n. 58 del 29 dicembre 2023 è intervenuta a chiarire le modalità di accesso ai finanziamenti del Fondo Vittime Amianto istituiti in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa nei cantieri navali, e dei loro eredi.
Alle risorse tuttavia potranno accedere anche le stesse società partecipate pubbliche.
Il Fondo è stato istituito per il 2023 con decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (articolo 24, comma 2.1, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 5 dicembre 2023 sono stati definiti i requisiti, i termini, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni nel limite delle risorse annue disponibile del medesimo Fondo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.
Destinatari della prestazione del Fondo Vittime Amianto 2023
Alle risorse potranno accedere (purché disposto con sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2023 o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023):
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate nel corso dell’attività lavorativa presso cantieri navali e che siano stati beneficiari di un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- gli eredi lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto patologie asbesto-correlate nel corso dell’attività lavorativa presso cantieri navali e che siano stati beneficiari eredi di un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- le società partecipate pubbliche soccombenti con sentenza esecutiva o comunque debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale verso a favore dei lavoratori e dei loro eredi.
Domanda di accesso al beneficio del Fondo Vittime Amianto
La domanda doveva essere presentata all’Inail a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 15 gennaio 2024 all’indirizzo dcra@postacert.inail.it oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Inail – Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale Giulio Pastore 6, 00144 Roma”.
I soggetti richiedenti avrebbero dovuto presentare i relativi moduli, disponibili quali allegati alla pagina dedicata Inail, dove si trova anche il prospetto con le Tabelle di liquidazione dell’indennizzo.
Nei moduli di domanda i lavoratori e in caso di decesso i loro eredi devono dichiarare il mancato pagamento da parte della società partecipata pubblica di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in relazione alla sentenza esecutiva o al verbale di conciliazione giudiziale o al verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
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