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Tribunale di Verona: risarcimento per un tenente alpino esposto a uranio impoverito e amianto: condannati i Ministeri competenti a un indennizzo di 285.000 euro e un assegno vitalizio mensile di 2.100 euro. Leggi di più.In concreto, il collegamento tra attività svolta e malattia è presunto; spetta all’Amministrazione dimostrare una specifica origine extra-lavorativa per superarlo.
La decisione in breve
La Plenaria ha risolto il contrasto interpretativo stabilendo che l’art. 603 del Codice dell’ordinamento militare (COM, come modificato dal d.l. n. 228/2010, conv. l. n. 9/2011) configura un “rischio professionale specifico” per i militari che abbiano operato in contesti con uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti.
Da ciò discende una presunzione relativa del nesso causale tra esposizione e tumori, superabile solo con prova puntuale di una diversa origine non lavorativa della patologia.
Il quadro normativo: art. 603 COM
L’art. 603 COM è stato introdotto per favorire il riconoscimento della causa di servizio e degli indennizzi a personale che, in ragione di particolari condizioni ambientali o operative (missioni all’estero, poligoni, siti di stoccaggio/bonifica), abbia contratto patologie tumorali.
La Plenaria precisa che tale norma configura una presunzione legale relativa del nesso, riflettendo la volontà del legislatore di alleggerire l’onere probatorio a carico dei militari esposti.
Chi è coperto e in quali contesti
- Personale militare e, nei limiti di legge, personale civile impiegato in contesti operativi assimilabili.
- Missioni internazionali e poligoni di tiro sul territorio nazionale in cui si generano nanoparticelle di metalli pesanti (esplosioni/impatti di materiale bellico, gestione di munizionamento).
- La presunzione opera quando vi è esposizione in occasione del servizio e successiva insorgenza di una patologia tumorale.
E l’amianto? Il punto
Nelle cronache il tema amianto è spesso accostato a quello dell’uranio impoverito. La svolta della Plenaria riguarda però in via principale l’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti delineata dall’art. 603 COM.
Per l’amianto resta il consolidato quadro su malattie professionali, cause di servizio e contenzioso civile/penale; l’eventuale riconoscimento segue regole probatorie proprie e giurisprudenza dedicata.
L’accostamento è dunque informativo, ma i presupposti giuridici non coincidono automaticamente.
Conseguenze pratiche: tutele e risarcimenti
- Riconoscimento della causa di servizio con un quadro probatorio rimodulato dalla presunzione relativa stabilita dalla Plenaria.
- Accesso alle prestazioni per le vittime del dovere e ad altre misure economiche/assistenziali previste dalla normativa, quando ricorrono i presupposti.
- Azioni risarcitorie in sede civile: resta fermo l’onere di provare il danno e le sue conseguenze patrimoniali e non patrimoniali.
Nota pratica: la presunzione non elimina gli accertamenti medico-legali (diagnosi, cartelle cliniche, fogli di servizio, tracciabilità della missione/esposizione), ma li orienta valorizzando il rischio professionale specifico tipizzato dal legislatore.
Onere della prova: come si supera la presunzione
La presunzione è iuris tantum: l’Amministrazione della Difesa può vincerla soltanto dimostrando una genesi extra-lavorativa specifica della patologia (non bastano cause ipotetiche o generiche).
Questo spostamento dell’onere della prova costituisce il cuore della decisione.
I numeri del fenomeno (stime)
Nel dibattito pubblico sono circolate stime non ufficiali che parlano di centinaia di decessi e di migliaia di militari malati in relazione a esposizioni in teatri operativi e poligoni. Tali numeri, utili per il contesto, vanno letti con cautela in assenza di un registro unico pubblico e di metodologie di rilevazione univoche.
FAQ
La presunzione vale per tutti i tumori?
Riguarda le patologie tumorali insorte in soggetti esposti in servizio a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti in missioni e poligoni. Restano necessari gli accertamenti medico-legali.
Chi può chiedere i benefici come “vittima del dovere”?
In via principale i militari esposti in servizio; in casi e limiti previsti dalla legge, anche personale civile impiegato in contesti operativi analoghi.
Serve ancora presentare documentazione di servizio e sanitaria?
Sì. La presunzione alleggerisce l’onere probatorio ma non sostituisce la documentazione clinica e di servizio; l’Amministrazione può superarla provando un’origine extra-lavorativa.
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