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Con l’ordinanza depositata il 4 luglio 2025 (Sez. Lav., 04 luglio 2025, n. 18202 – Responsabilità datoriale per esposizione ad amianto), la Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso presentato da una società di trasporto pubblico, confermando integralmente la condanna al risarcimento in favore degli eredi di un ex dipendente deceduto per mesotelioma pleurico.
Ex tecnico nella telefonia ammalato di placche pleuriche: il Tribunale di Bari riconosce l’origine professionale della patologia. Fu esposto ad amianto e non furono adottate misure di sicurezza. Leggi di più.La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni della Corte d’Appello, ribadendo i principi giuridici già consolidati in tema di esposizione all’amianto e responsabilità datoriale.
Il caso: mesotelioma pleurico dopo 40 anni di esposizione all’amianto
La vittima aveva lavorato per circa quarant’anni con mansioni di meccanico addetto alla riparazione degli autobus, attività che lo aveva esposto quotidianamente a polveri di amianto, senza adeguati dispositivi di protezione.
Il decesso è avvenuto nel 2010, a 74 anni, per mesotelioma pleurico, patologia gravemente connessa all’esposizione all’asbesto.
La Corte d’Appello aveva già accertato la responsabilità del datore di lavoro e riconosciuto agli eredi due distinte voci di risarcimento:
- Danno iure hereditario: circa 31.500 euro per ciascun erede (coniuge e due figli);
- Danno iure proprio: somme variabili tra 85.700 e oltre 263.000 euro per coniuge, figli e nipoti.
I motivi del ricorso: tutti rigettati dalla Suprema Corte
La società datrice di lavoro aveva impugnato la sentenza con sei motivi, sostenendo l’assenza di un nesso causale provato tra le condizioni di lavoro e la malattia, l’insufficienza degli elementi probatori e presunte violazioni procedurali.
La società ricorrente ha contestato, tra l’altro:
- l’erronea valutazione del nesso causale tra attività lavorativa e malattia
- l’illegittimità della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per carenza di allegazioni e prove
- la violazione del principio dell’onere della prova
- la presunta mancanza di prova del danno morale subito dai nipoti
I principi giuridici confermati dalla Cassazione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, motivando la decisione con principi giuridici consolidati in materia di malattie professionali e responsabilità del datore di lavoro.
Principio dell’equivalenza delle condizioni (art. 41 c. p.)
La Corte ha richiamato l’art. 41 del codice penale, applicabile in sede civile per la determinazione del nesso causale in ambito lavorativo:
Il rapporto causale è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui ha rilevanza ogni antecedente che abbia contribuito anche indirettamente alla produzione dell’evento lesivo, salvo l’intervento di una causa autonoma e sufficiente a interrompere il nesso eziologico.
Nel caso di specie, l’esposizione prolungata e non occasionale all’amianto è stata ritenuta condizione sufficiente (o comunque concausa) della patologia, indipendentemente dalla presenza di eventuali altri fattori.
Criterio del “più probabile che non”
Conformemente alla giurisprudenza più recente, la Corte ha ribadito che:
Il nesso causale tra esposizione ad amianto e patologia tumorale può ritenersi provato secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche disponibili al tempo dei fatti.
Pertanto, è sufficiente dimostrare che, in base alle modalità di lavoro, alla durata dell’esposizione e all’assenza di protezioni, l’agente patogeno (amianto) abbia verosimilmente provocato o accelerato l’insorgenza della malattia.
Responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c.
La Corte ha confermato che la responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva, ma richiede la dimostrazione della colpa (omissione colposa) nell’adozione delle misure necessarie per tutelare la salute del lavoratore.
È stato chiarito che:
- il lavoratore (o i suoi eredi) devono allegare l’esistenza dell’obbligo di sicurezza e l’inadempimento
- spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutte le cautele tecniche e organizzative disponibili in base alla conoscenza scientifica dell’epoca
- l’assenza di norme specifiche non esime dall’obbligo di tutela, qualora vi siano dati tecnico-scientifici e conoscenze sperimentali che indicavano il rischio
Conoscibilità del rischio amianto già da prima del 1970
La Corte ha smentito la tesi secondo cui, all’epoca dei fatti, non fosse ancora nota la pericolosità dell’amianto:
Già agli inizi del ‘900 il rischio sanitario da esposizione ad amianto era riconosciuto. Il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare misure preventive in base alla normativa vigente (D.P.R. 303/1956) e alle conoscenze tecniche disponibili.
Danno parentale e valutazione equitativa
I giudici hanno ritenuto corretta la liquidazione del danno morale in favore dei nipoti, anche se in misura differenziata rispetto ai familiari più stretti, basandosi su:
- prove testimoniali;
- valutazione dell’intensità del legame affettivo;
- applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, che costituiscono parametro equitativo consolidato
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