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Con sentenza n. 2906 del 12 aprile 2018 il Tribunale di Roma ha condannato la Compagnia dei Trasporti Laziali Cotral SPA al risarcimento della vedova di un ex dipendente, meccanico addetto alla riparazione dei ferodi dei freni e delle frizioni in amianto dell’azienda di trasporto via autobus, morto per carcinoma polmonare.
I Consulenti Tecnici d’Ufficio hanno infatti riconosciuto il nesso eziologico fra l’insorgenza dell’adenocarcinoma polmonare e l’esposizione del suddetto dipendente, fra il 1981 ed il 1992, a materiali in amianto.
La malattia del lavoratore era stata diagnosticata nel 2010, quando la patologia era già in metastasi a causa della mancanza di una adeguata sorveglianza sanitaria. La morte è poi sopraggiunta solo nove mesi dopo, nel 2011.
Il nesso causale fra esposizione all’amianto e il carcinoma polmonare
Il nesso causale fra l’esposizione ad asbesto e il tumore polmonare è stato ribadito nonostante l’operaio meccanico fosse stato fumatore in quanto, come ha affermato il CTU, “la relazione fra esposizione a asbesto e fumo indica un effetto sinergico relativamente allo sviluppo del cancro del polmone; ulteriori valutazioni suggeriscono che questo effetto si approssima a un modello moltiplicativo”.
La messa in sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro
Il Tribunale ha inoltre accertato che il datore di lavoro non ha adempiuto alla messa in sicurezza ed alla tutela della salute del lavoratore sul luogo di lavoro, come prescritto dalle norme di ordine generale di cui all’articolo 2087 del Codice Civile.
Nella sentenza infatti si sottolinea come la pericolosità dell’amianto fosse nota a partire già dal Regio Decreto n. 442 del 14 giugno 1909 nel quale la filatura e tessitura dell’amianto sono annoverati fra i lavori insalubri. Si elenca inoltre tutta una serie di provvedimenti legislativi, fino agli anni ’60, a conferma di tale consapevolezza (si ricordi che in Italia il bando dellamianto dai siti produttivi si avrà solo nel 1992 con la Legge n. 257).
La quantificazione del risarcimento per il danno biologico e morale
Il risarcimento stabilito dal Tribunale di Roma ha tenuto conto e riconosciuto il danno fisico e morale subito dal lavoratore, causato dal carcinoma polmonare. I CTU hanno valutato l’invalidità permanente del lavoratore, dal momento della diagnosi alla morte, nell’ordine del 70%.
Su questa base è stato calcolato il risarcimento con riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riconosciute ed utilizzate a livello nazionale, che stabiliscono la diaria giornaliera dovuta per l’inabilità temporanea totale in relazione all’età del lavoratore.
Per il caso dell’operaio della Cotral SPA, morto di carcinoma polmonare, il Tribunale ha ritenuto di ridurre a 1/3 i 566.000 euro spettanti al lavoratore dalle Tabelle senza tener conto della durata dell’inabilità, circa 9 mesi.
Il Tribunale infatti ha affermato l’inadeguatezza del metodo tabellare basato sulla durata alla quantificazione del danno e della sofferenza subita e che ha portato il lavoratore alla morte. Ha inoltre proceduto ad una maggiorazione del 25% della somma applicando il massimo dovuto per il danno morale.
Il risarcimento complessivo assegnato alla vedova iure hereditatis ha dunque così raggiunto i 236.000 euro.
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