Premi “Invio” per andare al contenuto

Risarcimento per morte da amianto: la sentenza del TAR Toscana sul caso di un ex dipendente pubblico nelle carceri

Ultimo aggiornamento di Redazione il

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Toscana ha emesso una importante sentenza (N. 00653/2022 REG.RIC., pubblicata in data 7 ottobre 2024) in merito a una richiesta di risarcimento danni derivante dalla malattia professionale di un ex dipendente pubblico deceduto a causa di un mesotelioma peritoneale maligno di tipo epitelioide.

La malattia, legata all’esposizione all’amianto, sarebbe stata contratta durante gli anni di servizio presso il lanificio situato all’interno del carcere di Massa, dove il lavoratore aveva prestato servizio come guardia carceraria.

[…] inizialmente, egli aveva svolto la sua attività come addetto alla sorveglianza dei muri di cinta; dal 1973 fino alla data del pensionamento, per circa 18 anni, quale guardia addetta alla sorveglianza dei detenuti presso il lanificio all’interno dell’istituto penitenziario.

I fatti

  • Esposizione all’amianto: l’ex dipendente aveva lavorato come sorvegliante presso il lanificio carcerario tra il 1969 e il 1990. Durante questo periodo, ha operato in un ambiente privo di sistemi di ventilazione adeguata, a stretto contatto con macchinari tessili contenenti parti in amianto, in particolare nei freni e nelle frizioni dei telai (erano presenti 40 telai ai fini di una produzione tessile volta a soddisfare le esigenze del carcere di Massa e di altri istituti di reclusione). Il soffitto era inoltre a volta, ricoperto di lastre di eternit. L’inalazione delle fibre di amianto, dispersa durante il funzionamento dei macchinari e le operazioni di pulizia, sarebbero state la causa della malattia.
  • Mancanza di protezione: nonostante la pericolosità dell’amianto fosse già nota da tempo, il datore di lavoro non aveva fornito dispositivi di protezione individuale (DPI) né installato sistemi di aspirazione per prevenire l’esposizione né dei detenuti né dei lavoratori. Di conseguenza, l’ex dipendente ha subito una lunga esposizione a polveri di amianto, senza misure adeguate di protezione.
  • Diagnosi della malattia: nel 2017, è stata diagnosticata al lavoratore una forma aggressiva di mesotelioma, che ha portato al decesso dopo mesi di gravi sofferenze fisiche.

L’accertamento dell’esposizione a fibre di amianto

L’accertamento della effettiva esposizione ad amianto del lavoratore oltre a prove documentali è basata anche su

  • una nota del Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna, Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia, IRCCS, Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, Direzione sanitaria, Staff governo clinico, Servizio di epidemiologia, Registro mesoteliomi della Regione Emilia Romagna in cui si legge che

    Presso detta struttura [il carcere di Massa Carrara], era presente un laboratorio tessile di circa 100 mq, senza finestre e con un’unica porta di accesso, ove erano adoperati circa 10 telai per la produzione di tessuti in cotone e lana (lenzuola e coperte), cui erano addetti una decina di detenuti. È ormai definitivamente accertato […] che macchine e impianti utilizzati in questo settore di attività economica, presentavano parti in amianto. Detti elementi, in particolare, erano presenti nel sistema frenante, dotato di frizioni a dischi, dei telai per la tessitura di cotone e lana. [Si precisa altresì che per il lavoratore] non sono state evidenziate esposizioni ad amianto di natura extra professionale”.

  • diversi articoli di medicina del lavoro realtivi alla presenza di amianto nell’industria tessile dove si ribadisce l’ubiquità del materiale:

    tutte le macchine dell’ultima generazione hanno oggi sistemi frenanti elettromagnetici, mentre quelle in uso fino agli anni ’90 erano equipaggiate con sistemi meccanici a sfregamento dotati di guarnizioni che erano sempre costituite da materiali contenenti amianto.

  • la perizia di parte, che ha proceduta ad una simulazione della quantità di esposizione nei locali:

    Il risultato della simulazione consente di affermare che le fibre di amianto si disperdono in modo pressoché continuo in un raggio di circa 12 m dal punto di produzione, e permangono a concentrazioni considerevoli (sicuramente maggiori di 0,5 fibre/cm3) per tutta l’ora di simulazione, in tutto il capannone lanificio. Alla luce di quanto sopra esposto, si può stimare che, dal 1973 al 1990, il [lavoratore] abbia subito una esposizione professionale ad amianto pari a 1,75 ff/cm3. Il [lavoratore], inoltre, pur non eseguendo in prima persona le lavorazioni, permaneva in un locale contaminato da fibre di amianto aerodisperse, con concentrazione certamente superiore a 0,5 ff/cm3”

Decisione del TAR Toscana

Nella sentenza N. 00653/2022 REG.RIC., il TAR Toscana ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del lavoratore, confermando la responsabilità del Ministero della Giustizia, il datore di lavoro dell’ex dipendente, per non aver rispettato l’obbligo di protezione della salute dei lavoratori come previsto dall’art. 2087 del Codice Civile.

Tu o un tuo familiare vi siete ammalati di mesotelioma o altra malattia da asbesto per esposizione professionale ad amianto? Contattaci per informazioni su un possibile risarcimento

Riferimenti normativi e giuridici

  • Art. 2087 Codice Civile: Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
  • Cassazione: La sentenza fa riferimento a diverse pronunce della Cassazione che chiariscono come la responsabilità del datore di lavoro non sia solo oggettiva, ma legata all’omessa adozione di cautele idonee a prevenire rischi conosciuti o prevedibili. In particolare, si è fatto riferimento alla sentenza della Cassazione Sez. Lav., n. 22710/2015, che stabilisce il dovere del datore di prevenire l’esposizione a materiali pericolosi come l’amianto, anche in assenza di specifiche normative all’epoca dei fatti.

Risarcimento danni

Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, stabilendo i seguenti criteri:

  • Danno biologico “terminale”: riconosciuti 67 giorni di invalidità temporanea assoluta (100%) dal ricovero del lavoratore fino alla sua morte. La quantificazione sarà basata sulle tabelle del Tribunale di Milano.
  • Danno morale: Riconosciuta una sofferenza significativa per lo stesso periodo di 67 giorni, equivalente al 10% del danno biologico.

Sul risarcimento complessivo saranno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, fino al saldo definitivo.

Altri articoli correlati

Ti potrebbero interessare anche questi articoli:

Crediti immagine: foto di KATRIN BOLOVTSOVA da Pexels. Modificata (ritagliata). Concessa con la stessa licenza originaria. Immagine di repertorio.

Commenta per primo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Logo Risarcimento Malattie Professionali
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie in modo da poterti fornire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.