Per danno differenziale si intende una quota del danno risarcibile al lavoratore assicurato INAIL che abbia subito un infortunio o contratto una malattia professionale sul luogo di lavoro o per causa di servizio.
In particolare, il danno differenziale rappresenta la differenza di indennizzo fra quanto corrisposto dall’INAIL ed il risarcimento eventualmente riconosciuto come dovuto, da parte del datore di lavoro, in sede civilistica.
Se infatti da un lato una quota di risarcimento va a coprire il danno verificatosi a causa delle attività di lavoro, dall’altro un’altra quota riguarda l’indennizzo relativo alla configurabilità di un illecito da parte del datore di lavoro, quanto per esempio alla mancanza di predisposizione di adeguate tutele di sicurezza per il lavoratore.
I due tipi di indennizzo, quello assicurativo e quello per così dire ‘di diritto’ assolvono dunque a funzioni diverse.
L’indennizzo INAIL mira infatti a garantire la sussistenza del lavoratore vittima di una menomazione. L’altro, il risarcimento da parte del datore di lavoro, ad ottenere un corrispettivo in denaro che ripaghi il lavoratore della menomazione stessa e dei suoi effetti.
Le componenti del danno differenziale
Nella fattispecie del danno differenziale rientrano diverse tipologie di danno:
- il danno biologico o non patrimoniale: ovvero il danno alla salute quantificabile per esempio attraverso le tabelle del Tribunale di Milano. Esse considerano età e grado di menomazione;
- il danno patrimoniale. Si tratta del danno che colpisce la capacità del lavoratore di produrre ancora reddito, in seguito ad infortunio o malattia professionale;
- il danno morale: ossia il turbamento soggettivo causato a livello psichico;
- il danno esistenziale. È il danno che peggiora le relazioni e la vita quotidiana del lavoratore; in sintesi la cosiddetta qualità della vita.
Il danno differenziale nella Legge di Bilancio 2019
Aggiornamento: con Legge n. 58 del 28 giugno 2019 il Parlamento ha abrogato le disposizioni inserite nella Finanziaria 2019 (Legge n. 145/2018) relative alla quantificazione del danno differenziale per infortunio e malattia professionale. L’art. 3-sexies ha infatti cancellato le modifiche apportate alle lettere a), b), c), d) e f). Vedi l’articolo: abrogate le norme su danno differenziale, diritto di regresso e surroga INAIL.
Il comma 1126, art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha apportato alcune modifiche alla giurisprudenza
- sul diritto di regresso dell’INAIL rispetto alle somme pagate a fronte di un risarcimento in sede civile da parte del datore di lavoro;
- per quanto concerne la disciplina del danno differenziale e del diritto di rivalsa verso la vittima di infortunio o malattia professionale;
- riconoscendo alcuni benefici al datore di lavoro condannato al risarcimento del danno.
Il diritto di regresso dell’INAIL contro le persone civilmente responsabili
Il comma 1126 c) e d) modificano l’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, come segue:
La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo [comma 1126, c)].
L’Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile, contro le persone civilmente responsabili [comma 1126, d)].
La normativa introduce dunque delle novità, prevedendo che INAIL possa far valere il diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro per le indennità versate e da versare “a qualsiasi titolo”.
Il diritto può essere esercitato non oltre il danno complessivo riconosciuto in sede civile, senza alcuna detrazione.
Il danno differenziale
Inoltre, con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio all’art.10 del Testo Unico, relative al danno differenziale, si sancisce che, nei rapporti fra datore di lavoro e infortunato
non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennità che, a qualsiasi titolo e indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto (art. 10, comma 6).
Nulla dunque è dovuto in sede civile dal datore di lavoro all’infortunato qualora quanto corrisposto da INAIL sia maggiore o uguale a quanto riconosciuto in sede civile da parte del soggetto responsabile.
Infatti, il comma 7 dell’art. 10, è così modificato:
quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
I pregiudizi oggetto d’indennizzo nel calcolo del danno differenziale
Relativamente a questo punto è essenziale la definizione dei “pregiudizi oggetto d’indennizzo” ovvero l’individuazione di tutte quelle voci che rientrerebbero nella copertura assicurativa INAIL.
Infatti, i pregiudizi esclusi dall’indennizzo andrebbero accantonati dal computo e destinati integralmente all’infortunato.
Tuttavia, si può affermare che ormai la copertura assicurativa abbracci uno spettro assai ampio nel risarcimento del danno.
Essa è infatti orientata a riconoscere come danno risarcibile dall’INAIL non strettamente il danno biologico (art. 13 del Decreto legislativo n. 38 del 2000), ma una nozione più ampia di esso.
Tale nozione includerebbe infatti quelle menomazioni che attengono a tutta la sfera della persona, ovvero non solo agli aspetti ‘fisici’ ma anche patrimoniali, morali e relazionali causati dalla condotta lesiva (si veda ancora il Decreto n. 38 del 2000 ma anche l’art. 36 della Costituzione).
Il diritto di rivalsa verso la vittima
Dunque, nel caso di un riconoscimento in sede giudiziale di un risarcimento per danno biologico non patrimoniale, INAIL potrebbe far valere il diritto di rivalsa non solo per le cifre erogate in rendita a titolo di danno biologico, ma anche di danno patrimoniale.
Un esempio concreto: poniamo infatti il caso che alla vittima sia riconosciuto dal giudice un danno non patrimoniale pari a 400.000 euro e la somma versata in rendita da INAIL sia di 200.000 euro, per la metà a titolo di danno biologico e per l’altra di danno patrimoniale.
In questo caso INAIL potrebbe esercitare il diritto di rivalsa per 200.000 euro e non per i soli 100.000 riconosciuti a titolo di danno biologico come previsto al 31 dicembre 2018.
I benefici riconosciuti al datore di lavoro nella Finanziaria 2019
Per quanto riguarda il diritto di regresso INAIL la Legge n. 145 del 2018 riconosce due benefici al datore di lavoro che sia condannato in sede civilistica.
Nelle modifiche all’art. 11 del Testo Unico si contempla infatti:
- una riduzione, da parte del giudice (o in sede stragiudiziale), della somma dovuta ad INAIL;
Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
- uno sconto che tenga conto delle risorse economiche del datore del responsabile;
Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile [comma 1126, g)].
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