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Con sentenza del 10 aprile 2025, il Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso di una ex lavoratrice di uno zuccherificio, riconoscendo l’origine professionale della patologia tumorale da cui è affetta e condannando l’INAIL alla corresponsione dell’indennizzo previsto.
I fatti di causa
La ricorrente ha prestato attività lavorativa stagionale come impiegata amministrativa presso uno zuccherificio dal 1964 al 1973 e successivamente presso un’altra azienda fino al 1992.
Assoluzione per il direttore dello zuccherificio: era imputato per le esposizioni all’amianto nello stabilimento Eridania di Russi, in provincia di Ravenna. Leggi di più.Durante tali periodi, è stata esposta in via diretta e indiretta all’amianto, materiale ampiamente utilizzato negli impianti e nelle coibentazioni.
In data 4 maggio 2021 le veniva diagnosticato un mesotelioma pleurico maligno, patologia poi oggetto di domanda di riconoscimento INAIL, respinta in sede amministrativa.
Richieste delle parti e difesa
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’origine professionale della malattia e la costituzione di una rendita commisurata al grado di menomazione (63% complessivo considerando il danno biologico e quello da consapevolezza).
L’INAIL, costituendosi in giudizio, ha contestato il nesso causale e l’ammissibilità del cosiddetto “danno da consapevolezza”, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’attività istruttoria
Nel corso del giudizio sono stati escussi testimoni e disposta una consulenza tecnico-medica.
Le dichiarazioni testimoniali hanno confermato la presenza di amianto nei reparti dello zuccherificio e la frequentazione dei locali da parte della lavoratrice.
I macchinari erano coibentati con pannelli di amianto; durante lo smantellamento degli anni ’80 si produssero nuvole di polvere, senza che i lavoratori avessero dispositivi di protezione adeguati.
Esito della consulenza tecnica d’ufficio
Il CTU ha concluso che il mesotelioma pleurico maligno epitelioide era eziologicamente riconducibile all’esposizione professionale ad amianto.
È stato quantificato un danno biologico INAIL del 60%.
Questa esposizione, pur minima e occasionale, può essere considerata sufficiente, per entità e latenza, come fattore causale nell’insorgenza del mesotelioma.
La decisione del Tribunale
Con la pronuncia, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando la natura professionale della patologia e condannando l’INAIL a:
- corrispondere l’indennità parametrata al grado di invalidità del 60%;
- pagare gli interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
- rifondere le spese processuali alla ricorrente, liquidate in €3.500,00 oltre accessori;
- sostenere le spese di CTU.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo: dichiara che la ricorrente era affetta da mesotelioma pleurico maligno epitelioide di origine professionale, condanna l’INAIL all’indennizzo e alla rifusione delle spese.
Rilievo della sentenza
La pronuncia assume un significato rilevante in materia di tutela della salute dei lavoratori, confermando l’orientamento giurisprudenziale che riconosce anche esposizioni non prolungate o indirette come sufficienti a fondare il nesso causale con malattie amianto-correlate.
ReNaM 1993–2021 – Esposizioni professionali nei casi di mesotelioma per categoria economica
Secondo i dati dell’VIII Rapporto ReNaM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi), di 25.844 casi di esposizione accertata di origine professionale nei casi di mesotelioma in Italia dal 1993 al 2021, 209 (lo 0,8%) sono avvenute all’interno di zuccherifici.
- Edilizia (4254 casi, 16.46%)
- Industria metalmeccanica (2307 casi, 8.93%)
- Industria tessile (non amianto) (1669 casi, 6.46%)
- Fabbricazione di prodotti in metallo (1462 casi, 5.66%)
- Cantieri navali (1421 casi, 5.50%)
- Difesa militare (1236 casi, 4.78%)
- Industria metallurgica (1054 casi, 4.08%)
- Mezzi di trasporto/officine auto-moto (esclusi cantieri e rotabili) (1005 casi, 3.89%)
- Trasporti terrestri ed aerei (965 casi, 3.73%)
- Industria chimica e materie plastiche (829 casi, 3.21%)
- Rotabili ferroviari (795 casi, 3.08%)
- Industria del cemento-amianto (734 casi, 2.84%)
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio (673 casi, 2.60%)
- Sanità e servizi sociali (546 casi, 2.11%)
- Cantieri navali (riparazione e demolizione) (540 casi, 2.09%)
- Industria alimentare e bevande (esclusi zuccherifici) (537 casi, 2.08%)
- Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielli, ecc.) (512 casi, 1.98%)
- Agricoltura e allevamento (490 casi, 1.90%)
- Trasporti marittimi (477 casi, 1.85%)
- Produzione di energia elettrica e gas (422 casi, 1.63%)
- Movimentazione merci nei trasporti marittimi (387 casi, 1.50%)
- Industria della gomma (348 casi, 1.35%)
- Industria del vetro e della ceramica (343 casi, 1.33%)
- Minerali non metalliferi (escluso cemento-amianto) (341 casi, 1.32%)
- Pubblica amministrazione (297 casi, 1.15%)
- Confezione articoli di vestiario (296 casi, 1.15%)
- Estrazione e raffinerie di petrolio (266 casi, 1.03%)
- Carta e prodotti (inclusa editoria) (244 casi, 0.94%)
- Industria tessile (amianto) (229 casi, 0.89%)
- Zuccherifici (209 casi, 0.81%)
- Istruzione (158 casi, 0.61%)
- Industria del legno e prodotti (152 casi, 0.59%)
- Alberghi, ristoranti, bar (147 casi, 0.57%)
- Banche, assicurazioni, poste (141 casi, 0.55%)
- Conceria e articoli in pelle/pelliccia (122 casi, 0.47%)
- Estrazione di minerali (115 casi, 0.45%)
- Industria del tabacco (42 casi, 0.16%)
- Recupero e riciclaggio (42 casi, 0.16%)
- Industria della pesca (37 casi, 0.14%)
Fonti e rassegna stampa
La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Bologna in data 10 aprile 2025. Per un approfondimento si consiglia di leggere la notizia della redazione di inca.it del 1 settembre 2025.
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Crediti immagine: foto di Boko Shots da Pexels. Modificata (ritagliata). Concessa con la stessa licenza originaria. Immagine di repertorio.














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