Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 23 agosto i Decreti per la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL:
- per danno biologico;
- per infortunio e malattia professionale dei settori: agricoltura, industria e marittimo, medici radiologici e tecnici di radiologia medica.
La rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico
Su proposta del Presidente dell’INAIL, con determinazione n. 294 del 29 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico dell’1.10%.
La rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattie professionali nell’agricoltura
Per quanto riguarda il settore agricolo Il Decreto del Ministero stabilisce che, per infortunio o malattia professionale, a decorrere dal 1 luglio 2018:
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata in 24.709,80 €;
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205 del Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro, con decorrenza dal 1 giugno 1993, è di 16.373,70 €;
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in euro 539,09 €;
- l’assegno una tantum per morte da infortunio o malattia professionale da corrispondere agli aventi diritto è di 2.160,00 €;
- gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite:
- inabilità dal 50% al 59%: 378,89 €;
- inabilità dal 60% al 79%: 528,72 €;
- inabilità dall’80% al 89%: 907,71 €;
- inabilità dal 90% al 100%: 1.286,67 €;
- inabilità dal 100% + a.p.c.: 1.825,75 €.
La rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattie professionali nell’industria
Per quanto riguarda il settore dell’industria Il Decreto del Ministero stabilisce che, per infortunio o malattia professionale, a decorrere dal 1 luglio 2018:
- il minimale ed il massimale della retribuzione convenzionale annua sono rispettivamente di 16.373,70 € e 30.408,30 €;
- il massimale della retribuzione convenzionale annua è fissato in 43.787,95 per i comandanti e i capi macchinisti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, in 37.098,13 € per i primi ufficiali di coperta e di macchina, in 33.753,21 € per gli altri ufficiali;
- ai fini della riliquidazione delle rendite i coefficienti di variazione sono dello 1,0110% per il 2016 e anni precedenti e dell’1,0000% per il 2017 e il I semestre del 2018;
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa è fissato in euro 539,09 €;
- l’assegno una tantum per morte da infortunio o malattia professionale da corrispondere agli aventi diritto è di 2.160,00 €;
- gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite:
- inabilità dal 50% al 59%: 302,49 €;
- inabilità dal 60% al 79%: 424,40 €;
- inabilità dall’80% al 89%: 787,97 €;
- inabilità dal 90% al 100%: 1.213,97 €;
- inabilità dal 100% + a.p.c.: 1.753,77 €.
La rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattie professionali per i medici radiologi
Il Decreto del Ministero del Lavoro a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 2018:
- la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite e delle prestazioni collegate è fissata in 60.717,90 €.
La rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio e malattie professionali per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
Il Decreto del Ministero del Lavoro a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 2018, le retribuzioni annue convenzionali da assumersi a base per la liquidazione delle rendite sono fissate come segue:
- eventi prima del 2005: 26.717,22 €;
- eventi anno 2006: 26.519,68 €;
- eventi anno 2007: 27.219,40 €;
- eventi anno 2008: 26.987,71 €;
- eventi anni 2009-2017: 26.980,79 €.
Norme generali
Tutt gli incrementi annuali saranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione.
I decreti ufficiali delle rivalutazioni:
- per danno biologico;
- per infortunio e malattie professionali dei settori: agricoltura, industria e marittimo, medici radiologici e tecnici di radiologia medica.
Crediti: foto di Jubal Kenneth su Unsplash. Modificata.
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