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Risarcimento tecnico di apparati elettronici deceduto di neoplasia polmonare: la Cassazione accoglie il ricorso dei familiari

La Cassazione, con Ordinanza Sezione Lavoro n. 36322, pubblicata in data 13 dicembre 2022, ha accolto il ricorso dei familiari per il risarcimento del danno causato a un installatore e manutentore di apparati elettronici deceduto di neoplasia polmonare di origine professionale.

Nel 2013 la vedova e il figlio del lavoratore avevano chiamato in causa davanti al Tribunale di Genova Finmeccanica s.p.a (ora LEONARDO) in quanto società inglobante della Elettronica San Giorgio-Elsag s.p.a., presso cui l’uomo aveva svolto la sua attività su navi militari dal 1973 al 1990, e poi di Alenia Elsag Sistemi Navali,  dove aveva cessato le attività nel 1997.

Il lavoratore era deceduto a 64 anni nel 2008, l’anno seguente all’insorgenza della neoplasia polmonare, ed i familiari, ritenendo ci fosse un nesso causale con l’esposizione ad amianto sul lavoro, chiedevano il risarcimento del danno biologico non patrimoniale del lavoratore nonché quello patito iure proprio per la perdita parentale.

Tuttavia sia il Tribunale di primo grado nel 2016 che la Corte d’Appello di Genova nel 2018 avevano respinto la richiesta sulla base delle consulenze tecniche d’ufficio.

In particolare la Corte territoriale rimarcava il fatto che i ricorrenti non avessero provato che l’esposizione ad amianto sul lavoro potesse essere stata causa o concausa del carcinoma polmonare che aveva colpito il lavoratore essendo al contrario provata una probabilità qualificata dell’incidenza di altre due fonti cancerogene cui [il lavoratore] era stato in vita esposto (ossia, l’aver contratto una silicosi ed il fumo da sigaretta).

Il ricorso in Cassazione dei familiari del lavoratore esposto ad amianto e deceduto di neoplasia polmonare

I familiari hanno ricorso in Cassazione, contro la sentenza della Corte d’Appello di Genova, con due motivi:

  • violazione del principio di equivalenza delle cause in particolare criticando che la Corte avesse affermato che la natura tecnopatica del carcinoma polmonare potesse stabilirsi solo in presenza di un “raddoppio del rischio” da esposizione all’amianto, determinato o dalla presenza di asbestosi o dal raggiungimento di una dose soglia cumulata pari a 25 ff/cc-anni. Nella stessa sentenza inoltre la Corte riconosceva la possibile concorrenza di silicosi, fumo e amianto nel causare il carcinoma ma poi al momento della decisione finale attribuiva valore causale solo ai fattori extra-professionali;
  • la devianza della decisione impugnata dai criteri della letteratura scientifica di riferimento (consensus Report Helsinki 1997/2014) sulla correlazione fra carcinoma polmonare ed esposizione ad amianto, nonché i valori quantitativi necessari presi a riferimento per l’induzione  della malattia.

La decisione della Cassazione sul risarcimento dell’installatore esposto a cancerogeni e deceduto di una neoplasia polmonare

La Cassazione, nell’esaminare e rispondere alle motivazioni, e nell’accogliere le doglianze dei familiari, esamina i due motivi congiuntamente, rilevando nella motivazione della Corte territoriale […] affermazioni logicamente perplesse e in parte inconciliabili.

La Corte infatti, rinviando la sentenza impugnata alla Corte territotiale,  rileva che l’esposizione all’amianto (fra l’altro certificata da Inail nel caso in questione) possa essere stata una concausa dell’insorgenza della neoplasia polmonare in sentenza, ma poi attribuisce nesso causale esclusivo alle altre concause extra-professionali: ovvero la silicosi, per la quale il lavoratore aveva ricevuto il riconoscimento di malattia professionale dall’Inail, e il fatto che fosse un forte fumatore.

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In particolare, è jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni […]

Invero, a fronte di una sicura e prolungata esposizione ad amianto, certificata in vita del lavoratore dall’ente pubblico apposito preposto a riguardo […] e stanti due fattori […] cancerogeni differenti, la cui incidenza, però, non è stata appurata in termini concausali sicuri […] o in termini, in concorso tra loro, di esclusività rispetto ad altre possibili cause, finisce con l’essere in contrasto con il principio di equivalenza delle condizioni ex art. 41 c.p. l’esclusione persino di un ruolo concausale di tale documentata lunga esposizione ad asbesto nel determinismo del carcinoma polmonare che colpì il [lavoratore].

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Crediti immagine: foto di Karolina Grabowska da Pexels. Modificata (ritagliata e ridimensionata). Concessa liberamente in uso con la stessa licenza.

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