Il riconoscimento della indennità INAIL per la malattia professionale è possibile nel caso di un danno causato dall’attività professionale.
Per malattia professionale s’intende una malattia o un danno biologico derivante dall’esercizio di una determinata funzione o dall’esposizione a fattori di rischio cui si sia stati soggetti durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
La legge italiana riconosce la malattia professionale e tutela il lavoratore attraverso un’apposito istituto, l’INAIL ovvero Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che regola diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro su questa materia.
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Le modalità di certificazione della malattia all’INAIL: il primo certificato medico di infortunio
L’art. 53 del D.P.R. n. 1124 del giugno 1965 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” prevede come responsabilità del medico che presti il primo soccorso quella di certificare, attraverso il primo certificato medico di infortunio, la malattia professionale del lavoratore.
Il primo certificato medico di infortunio è un atto necessario in seguito alla ricezione del quale l’INAIL avvia l’istruttoria per la valutazione e l’eventuale erogazione dei benefici nei confronti dell’assicurato. Il certificato deve essere rilasciato al lavoratore infortunato che lo trasmette al proprio datore di lavoro.
Secondo l’art. 53 del D.P.R. n. 1124, fino al 2015 era il datore di lavoro che doveva inoltrare all’INAIL il certificato e la denuncia entro cinque giorni dalla comunicazione del lavoratore stesso. Tuttavia, con l’art. 21 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 è stato introdotto l’obbligo per i medici di trasmettere il certificato di malattia professionale in via telematica all’INAIL così modificando il suddetto art. 53, come segue:
qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente il rilascio, contestualmente alla sua compilazione…
Inoltre, con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016 si sono precisati i termini temporali nei quali il medico è tenuto a inoltrare il certificato medico all’INAIL. Tale limite è fissato in 24 ore:
Limitandosi la norma a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, si ritiene che tale termine possa essere ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del decreto legislativo 81/08, nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata.
Quali indennità INAIL sono riconosciute per la malattia professionale
Una volta ricevuta la segnalazione ed il certificato medico l’INAIL procede ad avviare l’istruttoria per il riconoscimento dei benefici e dell’indennità INAIL derivanti dalla malattia professionale. L’istruttoria prevede la convocazione o la visita a casa del malato per l’accertamento dell’invalidità (100% nel caso di morte).
Per quanto riguarda i benefici l’INAIL riconosce:
- indennità INAIL giornaliera nel caso in cui la malattia sia invalidante per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- rendita ai superstiti in caso di morte del lavoratore;
- assegni nel caso di incollocabilità;
- rimborso per protesi, cure termali e ambulatoriali, altre terapie.
Le tabella delle indennità INAIL per il danno biologico
I benefici una tantum e le indennità INAIL derivanti da malattia professionale sono definite dall’Istituto Assicuratore in apposite tabelle che quantificano il danno subito dal lavoratore. Le tabelle INAIL per il danno biologico sono definite secondo quanto riportato all’art.13 del Decreto Legislativo n. 38 del 2000 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
In particolare il comma 2 dell’articolo recita:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica […] sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica […];
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” […]
In sintesi, con il Decreto Legislativo 38/2000, l’INAIL è tenuta a versare un indennizzo come previsto nella tabella delle menomazioni:
- danno biologico INAIL tra l’1% e il 5%: nessun indennizzo;
- danno biologico INAIL tra l’6% e il 15%: indennizzo in capitale in soluzione unica;
- danno biologico INAIL tra l’16% e il 100%: rendita in capo al soggetto o ai superstiti, con retribuzione fissa commisurata al danno subito. La rendita è ripartita in una quota per il danno biologico (calcolata in base a sesso, età e percentuale del danno) e in una per il danno patrimoniale causato dalla malattia (calcolata sulla retribuzione percepita).
L’invalidità può essere ricalcolata in caso di aggravamento della malattia e/o di morte del lavoratore con richiesta alla sede INAIL di competenza entro 15 anni dalla denuncia di malattia professionale.
D’altra parte l’INAIL può procedere a visite medico legali per la revisione dell’invalidità al fine verificare un eventuale miglioramento dell’assistito, con il termine massimo di 10 anni dall’istituzione della rendita stessa.
Nel caso il titolare della rendita INAIL abbia coniuge e/o i figli a carico, è dovuta una integrazione della rendita nella misura del 5% per ciascun familiare a carico.
Crediti: foto da pixabay.com (creative commons). Modificata.
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