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La Rendita INAIL per infortunio e malattia professionale. A chi spetta e come si calcola

La rendita INAIL è una prestazione economica erogata dall’INAIL ai lavoratori che abbiano subito un infortunio o abbiano contratto una malattia di origine professionale. La rendita è un vitalizio che spetta a coloro cui sia stata riconosciuta una invalidità uguale o superiore al 16%.

La Rendita INAIL è stata istituita secondo le disposizioni di cui all’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio del 2000.

Il comma 2b dell’Art. 13 stabilisce infatti che:

le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita [oltre a quella per il danno biologico] per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione).

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L’indennizzo in rendita da parte dell’INAIL

La rendita erogata dall’INAIL è un indennizzo/risarcimento che ha l’obiettivo di ripagare il danno dell’integrità psicofisica (danno biologico).

Il danno biologico è il danno che il lavoratore ha subito in conseguenza di un infortunio per causa di servizio oppure per l’insorgere di una malattia di origine professionale.

La rendita vitalizia INAIL è composta due quote di risarcimento che si sommano per ottenere la cifra annuale, poi corrisposta in rate mensili, dall’INAIL:

  • una copre il cosiddetto danno biologico o non patrimoniale, ovvero la menomazione suscettibile di valutazione medico legale;
  • l’altra il danno patrimoniale, ovvero il danno causato al lavoratore relativo alla diminuzione della capacità di produrre reddito.

A questi importi va sommato l’importo delle eventuali quote integrative riconosciute dalla Legge per il coniuge e ciascuno dei figli qualora esistano certe condizioni.

Il danno biologico per infortunio e malattia professionale

Il danno biologico è un risarcimento introdotto dal Legislatore e dovuto dall’INAIL per le menomazioni dell’integrità psicofisica del lavoratore a partire da una invalidità riconosciuta del 6%.

Tali norme sono state introdotte dal Decreto Legislativo n. 144 del 1999 (Art. 55), e poi definite nel dettaglio dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000.

Come stabilito dalla normativa, per quanto riguarda l’indennizzo del danno biologico:

  • non spetta niente per invalidità fino al 5%;
  • prevede un indennizzo in capitale per invalidità fra il 6% ed il 15%;
  • dà diritto ad una rendita vitalizia, corrisposta mensilmente, per invalidità superiori o uguali al 16%.

Per la quantificazione del danno biologico si parte dal cosiddetto “punto base”. Il punto base è un punteggio assegnato dal Legislatore per ciascun grado di invalidità. Tale punto base decresce all’aumentare dell’età.

Ciò significa che a parità di invalidità percepirà una cifra maggiore il lavoratore più giovane rispetto al più anziano. Il valore del punto base rispetto all’invalidità è indicato in apposita Tabella dell’indennizzo del danno biologico in rendita allegata al Decreto Legislativo n. 38 del 2000.

Le rivalutazioni del danno biologico

Il danno biologico non prevede meccanismi automatici di rivalutazione, come quelli di adeguamento all’inflazione.

Tuttavia ci sono state alcune rivalutazioni del punto base che vanno considerate per il calcolo del danno biologico, così quantificate:

  • 8.68%, introdotta con Decreto ministeriale 27 marzo 2014;
  • 7.57%, introdotta con Decreto ministeriale 14 febbraio 2014;
  • 1.10%, introdotta con Decreti ministeriali del 19 luglio 2018.

Il danno patrimoniale per infortunio e malattia professionale

Il danno patrimoniale è una delle quote che compongono la rendita vitalizia INAIL (riconosciuta per invalidità uguali o superiori al 16%).

L’indennizzo intende ripagare la menomazione relativa alla possibilità, da parte del lavoratore, di generare ancora reddito attraverso il proprio lavoro.

La quantificazione del danno patrimoniale è soggetta ad un sistema basato sulla retribuzione percepita dal lavoratore nell’anno precedente all’infortunio o all’insorgere della malattia professionale.

Il calcolo del danno patrimoniale

Il calcolo del danno patrimoniale è effettuato moltiplicando la retribuzione effettiva o quella convenzionale del lavoratore nell’anno precedente all’infortunio o alla malattia professionale, a seconda del settore professionale di appartenenza, per un coefficiente di menomazione e per il grado percentuale di menomazione.

I settori di riferimento per la definizione della retribuzione del lavoratore sono:

  • agricolo a tempo indeterminato: viene applicata la retribuzione effettiva se fra il minimo di 16373.70 euro ed il massimo di 30408.30 euro; il minimo o il massimo se la cifra è minore o maggiore;
  • agricolo a tempo determinato: si applica la retribuzione convenzionale di 24709.80 euro;
  • agricolo autonomo: si applica la retribuzione convenzionale di 16373.70 euro;
  • industriale: viene applicata la retribuzione effettiva se fra il minimo di 16373.70 euro ed il massimo di 30408.30 euro; il minimo o il massimo se la cifra è minore o maggiore;
  • medici radiologi: si applica la retribuzione convenzionale di 60717.90 euro;
  • marittimo. Comandanti e capi macchinisti: viene applicata la retribuzione effettiva se fra il minimo di 16373.70 euro ed il massimo di 43787.95 euro; il minimo o il massimo se la cifra è minore o maggiore;
  • marittimo. Primi ufficiali di coperta e di macchina: viene applicata la retribuzione effettiva se fra il minimo di 16373.70 euro ed il massimo di 37098.13 euro; il minimo o il massimo se la cifra è minore o maggiore;
  • marittimo. Altri ufficiali: viene applicata la retribuzione effettiva se fra il minimo di 16373.70 euro ed il massimo di 33753.21 euro; il minimo o il massimo se la cifra è minore o maggiore;
  • tecnici sanitari di radiologia medica autonomi – eventi 2005 e precedenti: si applica la retribuzione convenzionale di 26717.22 euro;
  • tecnici sanitari di radiologia medica autonomi – eventi 2006: si applica la retribuzione convenzionale di 26519.68 euro;
  • tecnici sanitari di radiologia medica autonomi – eventi 2007: si applica la retribuzione convenzionale di 27219.40 euro;
  • tecnici sanitari di radiologia medica autonomi – eventi 2008: si applica la retribuzione convenzionale di 26987.71 euro;
  • tecnici sanitari di radiologia medica autonomi – eventi 2009 e successivi: si applica la retribuzione convenzionale di 26980.79 euro.

I gradi di menomazione e i coefficienti per il calcolo del danno patrimoniale

Contestualmente al Decreto Legislativo n. 38 del 2000 sono stati definiti quattro gradi di menomazione corrispondenti a percentuali di invalidità e distribuiti su 7 coefficienti moltiplicativi:

  • dal 16% al 20%: grado A, coefficiente 0.4;
  • dal 21 al 25%: grado A, coefficiente 0.5;
  • dal 26% al 35%: grado B, coefficiente 0.6;
  • dal 36 al 50%, grado B, coefficiente 0.7;
  • dal 51% al 70%: grado C, coefficiente 0.8;
  • dal 71% al 85%: grado C, coefficiente 0.9;
  • dall’86%: grado D, coefficiente 1.

Grado A: “La menomazione non pregiudica gravemente né l’attività svolta né quelle della categoria di appartenenza”.

Grado B: “La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l’attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno”.

Grado C: “La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno”.

Grado D: “La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.

Le quote integrative da considerare per il calcolo della rendita INAIL

Il comma 10 dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 38 del 2000 riconosce per il coniuge ed i figli del titolare della rendita INAIL una quota integrativa pari al 5% ciascuno del danno patrimoniale qualora:

  • il figlio non abbia compiuto 18 anni di età;
  • il figlio non abbia compiuto i 21 anni, sia studente di scuola superiore e a carico;
  • il figlio non abbia compiuto i 26 anni, sia studente universitario e a carico;
  • il figlio sia inabile.

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Crediti: foto di nattanan23 su pixabay.com. Modificata (ritagliata). Concessa e ridistribuita con licenza CC0 Creative Commons.

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