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Una recente sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale: n. 2844/2021, relativo ad un decesso per mesotelioma professionale da amianto, ha sancito che anche per la prescrizione vale l’indirizzo della recente legislazione sul trattamento sanzionatorio.
Secondo tale indirizzo a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, [deve] trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, [non] quello vigente al momento dell’evento
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Il caso di esposizione ad amianto e morte per malattia asbesto correlata oggetto della sentenza della Cassazione: prescrizione del reato
La sentenza della Cassazione origina dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino del marzo 2019 che aveva ritenuto estinto per prescrizione il reato ascritto ad un socio accomandatario della F.I.N.A.F.F (Fabbrica Italiana Nastri ed Anelli per Freni e Frizioni), dal 1974 al 1978, ritenuto responsabile per il decesso di una dipendente dell’azienda (dal 1961 al 1980) causato da mesotelioma pleurico da esposizione amianto nel 2010 .

La lavoratrice era stata addetta a telai e presse del tessuto in amianto trattato, esposta ad inalazioni di fibre nocive.
L’imputato, d’altra parte, era stato accertato aver compiuto omissioni nell’adottare tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi, procedurali e igienici, necessari per contenere l’esposizione
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Il ricorso in Cassazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino
Contro la sentenza aveva proposto ricorso in Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino poiché erroneamente è stata dichiarata la prescrizione del reato, in quanto i pubblici poteri possono perseguire un illecito solo nel momento in cui l’evento si verifica
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Adottare […] un’interpretazione dell’istituto della prescrizione che assicuri la punibilità dei delitti di omicidio colposo, almeno per quanto concerne reati di elevato impatto sociale, […] con condotte protratte nel tempo e tenute in spregio ad ogni norma prevenzionale e cautelare, in un ambito sensibile come quello della tutela delle condizioni di igiene del lavoro, si pone in linea con le ragioni delle vittime di tale tipologia di reati e nell’alveo di una lettura costituzionalmente orientata.
Il rigetto del ricorso deciso dai giudici di Cassazione. Le motivazioni: prescrizione, illegalità della pena e morti da amianto
I giudici di Cassazione hanno tuttavia ritenuto infondato il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino.
Le Sezioni unite hanno stabilito che, in tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l’evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore all’epoca in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento di quest’ultima […]
Nell’argomentare le motivazioni del rigetto la sentenza dimostra come il principio sia applicabile in via di diritto anche all’istituto della prescrizione.
Retroattività e conoscibilità ex ante della sanzione penale
La dimostrazione verte principalmente sul concetto dell’indefettibilità del principio della necessaria conoscibilità ex ante delle conseguenze della violazione del precetto
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[…] i cittadini devono essere in grado – se necessario, mediante appropriata consulenza da parte di un giurista – di prevedere in toto le conseguenze che un determinato atto può comportare.
Così, richiamando diversi principi e sentenze (come Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 9-10-2013 e 23-2-2017 e Cass., Sez. 5, n 46122 del 13-6-2014, Rv 262108), i giudici di Cassazione circoscrivono l’ambito dell’illegalità della pena relativamente al concetto di retroattività e ad ogni statuizione ab origine contraria al complessivo assetto normativo vigente al momento della consumazione del reato o, se più favorevole, dell’applicazione della sanzione penale
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In quest’ordine di idee, non può, pertanto, ritenersi che l’istituto della prescrizione si collochi al di fuori dell’ambito di applicabilità del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Una volta stabilito che quest’ultimo riguarda tutti gli istituti di diritto sostanziale che concorrono a individuare l’area dell’illecito penale e la risposta sanzionatoria, appare ineludibile concludere nel senso che la prescrizione rientri appieno in quest’ambito.
E ancora:
[…] proprio il contesto fenomenologico delle morti da amianto conferma, sul piano applicativo, l’esattezza dell’opzione ermeneutica in esame, poiché la rilevanza del lasso di tempo intercorrente fra la condotta e l’evento dà la misura dell’incongruità del contrario indirizzo interpretativo, in forza del quale dovrebbe trovare applicazione un regime della prescrizione derivante da una normativa introdotta talora a distanza di decenni dalla condotta incriminata e dunque in una prospettiva del tutto avulsa dall’agire dell’imputato.
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Crediti immagine: foto di Sora Shimazaki da Pexels. Modificata (ritagliata e ridimensionata). Concessa con licenza originaria.
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