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Il prepensionamento per i ferrovieri esposti all’amianto

Ultimo aggiornamento di Redazione il

Risalgono al mese scorso le manifestazioni dei ferrovieri della Hitachi Rail Italy e della Ansaldo Breda, a Roma, di fronte al Ministero del Lavoro, per rivendicare il diritto al prepensionamento e dei benefici contributivi per gli esposti all’amianto.

Ciò dopo dopo le risposte negative del Ministero stesso e dell’INPS ai lavoratori che hanno richiesto quanto loro spetterebbe di diritto tenuto conto delle vigenti normative.

Le normative relative alla maggiorazione contributiva, alla pensione ed al prepensionamento per i ferrovieri e/o i lavoratori del comparto dei rotabili ferroviari

L’art. 1, comma 246, della Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato l’art. 1, comma 277, della Legge n. 208 del 2015, come segue:

Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti […] i benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.

I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all’INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate.

La rivalutazione contributiva ai fini del prepensionamento per i ferrovieri ed i lavoratori del settore ferroviario nella Legge 257 del 1992

Risale al 1992 la Legge 257, che ha bandito l’amianto in Italia.

Già questa Legge ha riconosciuto ai lavoratori con esposizione professionale ultra-decennale, anche non ammalatisi di una patologia asbesto correlata, una rivalutazione contributiva di coefficiente 1.5.

È quanto stabilito all’art. 13, comma 8 della Legge del 1992 poi modificato dall’art. 47 della Legge 326 del 2003, che ha ridotto il coefficiente all’1.25.

La rivalutazione contributiva per i lavoratori del settore ferroviario nella Legge 205 del 2017. Una possibilità per il prepensionamento

La Legge 205 ha riproposto un provvedimento di maggiorazione del periodo contributivo di coefficiente 1.5, come previsto dalla Legge n. 257 del 1992, riconosciuto, anche per i lavoratori del settore dei rotabili ferroviari, con la Legge n. 208 del 2015.

La maggiorazione contributiva è riconosciuta per il periodo della bonifica da amianto durante i lavori di sostituzione del tetto in eternit: la Legge si riferisce in particolare a quei lavoratori che furono esposti negli anni 1987-1990 durante i lavori di messa in sicurezza dei capannoni con copertura in cemento-amianto dello stabilimento ex Breda di via Ciliegiole a Pistoia.

Il beneficio contributivo è riconosciuto anche per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica a patto della continuità del rapporto di lavoro.

Tale riconoscimento costituisce certamente un fattore determinante ai fini del prepensionamento dei ferrovieri e dei lavoratori del settore dei materiali rotabili.

La Circolare INPS n. 46 del 14 marzo 2018

La Circolare Inps 14 marzo 2018, n. 46 ha specificato l’iter amministrativo per il riconoscimento del beneficio di maggiorazione contributiva sancito dalla Legge 205 del 2018.

La domanda per il riconoscimento del beneficio deve essere presentata all’INPS in modalità telematica.

Va allegata la dichiarazione del datore di lavoro che attesta “la sola presenza” del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.

La Circolare codifica le attività economiche al fine di identificare i datori di lavoro operanti nel settore del materiale rotabile ferroviario

Le attività economiche rilevanti sono state individuate nelle seguenti codifiche ATECO 2007: –

  • gruppo 30.2 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
  • classe 30.20 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
  • categoria 30.20.0 “Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere”;
  • sottocategoria 30.20.01 “Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane”;
  • sottocategoria 30.20.02 “Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere”;
  • codice 33.17.00 “riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)”.

L’Istituto di previdenza esamina preliminarmente le istanze e, conclusele verifiche, trasmette all’INAIL la richiesta di accesso al beneficio.

L’INAIL infine rilascia la certificazione tecnica che attesta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della Circolare, ovvero

  • [a)] aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
  • [b)] aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL.

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Crediti immagine: foto di StockSnap da Pixabay, Modificata (ritagliata). Riconcessa con la stessa licenza.

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