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Il Tribunale di Roma ha depositato una sentenza di grande rilievo per il settore delle malattie professionali.
È stato accolto integralmente il ricorso di un ex lavoratore dello stabilimento Videocolor di Anagni contro l’ente assicurativo pubblico, con il riconoscimento della natura professionale della patologia asbesto-correlata e dell’esposizione qualificata ad amianto per un periodo di circa sedici anni, dal 1990 al 2006.
Ordinanza della Cassazione n. 20934 del 22 agosto 2018: basta l’accertamento di un rischio rilevante per avere diritto alla Maggiorazione Contributiva Amianto. Leggi di più.La decisione non riguarda soltanto la posizione del singolo ricorrente: si configura come un precedente idoneo a orientare le future valutazioni su centinaia di ex dipendenti dell’impianto, molti dei quali rimasti senza occupazione dopo la cessazione delle attività produttive.
Amianto diffuso nello stabilimento: un’esposizione continuativa e strutturale
Nella ricostruzione operata dai giudici emerge un quadro netto: il lavoratore, impegnato per oltre vent’anni nella manutenzione degli impianti, sarebbe stato esposto in modo continuativo, intenso e diretto a polveri e fibre di amianto presenti in numerosi elementi produttivi, tra cui:
- forni e sistemi di riscaldamento
- coibentazioni e materiali isolanti
- guarnizioni, componenti meccaniche e rulliere
- parti strutturali dell’impianto industriale
Le testimonianze, le relazioni redatte dagli organi sanitari e gli accertamenti tecnici hanno confermato che la presenza dell’amianto non era episodica, ma rappresentava un tratto strutturale dell’organizzazione produttiva dello stabilimento.
La consulenza medico-legale disposta dal Tribunale ha poi stabilito un nesso causale diretto tra esposizione e patologia, qualificando gli ispessimenti pleurici riscontrati come malattia professionale tabellata, quindi assistita da presunzione legale di origine lavorativa.
Maggiorazione contributiva e prepensionamento: cosa comporta la decisione
La sentenza ha determinato il rilascio del certificato ufficiale di esposizione ad amianto, documento fondamentale per accedere ai benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente.
In particolare, il lavoratore ottiene:
- 8 anni di maggiorazione contributiva
- accesso immediato al prepensionamento
- liquidazione del danno biologico
- un indennizzo economico in capitale
- rimborso delle spese legali
Per molti ex dipendenti dello stabilimento, la decisione rappresenta un’occasione di recupero contributivo e di uscita dalla condizione di precarietà in cui versano da anni.
Il prepensionamento, in questo contesto, non assume la natura di un privilegio, ma quella di una misura riparativa dopo un lungo periodo di lavoro svolto in un ambiente rivelatosi nocivo.
Un precedente che può riguardare centinaia di ex lavoratori Videocolor
Secondo quanto rilevato dalla stessa sentenza, la situazione di esposizione del ricorrente è sovrapponibile a quella vissuta da molti altri addetti dello stabilimento, che operavano nelle medesime aree produttive e con identiche mansioni a rischio.
Il riconoscimento giudiziale rende dunque possibile, per gli ex dipendenti che presentino condizioni analoghe, ottenere la certificazione di esposizione, la rivalutazione contributiva e l’anticipazione dell’età pensionabile.
Si tratta di una decisione che unisce tutela individuale e impatto sociale, riportando al centro il tema della sicurezza sul lavoro e delle conseguenze, spesso tardive, dell’esposizione prolungata ad agenti cancerogeni.
I chiarimenti della Cassazione: limiti alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto
La sentenza del Tribunale di Roma si inserisce in un contesto giurisprudenziale che, proprio di recente, è stato ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione. Il 3 dicembre, con la sentenza n. 31559, la Suprema Corte è intervenuta per circoscrivere gli effetti del riconoscimento dei contributi per esposizione ad amianto.
La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto:
- non consente la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge della contribuzione massima utile;
- non permette meccanismi di “neutralizzazione” dei periodi meno favorevoli, poiché la maggiorazione opera solo come incremento e non come sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata;
- può essere utilizzata solo per colmare eventuali scoperture contributive fino al raggiungimento della massima anzianità conseguibile, ma non per aggiungere ulteriori incrementi una volta raggiunto tale limite.
In altre parole, il beneficio contributivo per esposizione ad amianto conferma la sua funzione di tutela e compensazione del rischio subito dal lavoratore, ma deve comunque operare nel rispetto dei limiti strutturali del sistema pensionistico e non può trasformarsi in uno strumento di ricalcolo illimitato della prestazione.








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