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Operaia deceduta di mesotelioma peritoneale. Risarcimento ai familiari

Con Ordinanza Civile n. 23720, sezione Lavoro, pubblicata in data 1 settembre 2021, la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali rappresentanti dei titolari di una manifattura di guarnizioni per macchine avverso al risarcimento del danno per il decesso per mesotelioma peritoneale di una operaia addetta alla produzione di manufatti in amianto.

L’operaia aveva svolto le mansioni di roccatrice, trecciatrice e tessitrice nell’azienda dal 1968 al 1981. Nel 2012 era comparsa la patologia, un mesotelioma peritoneale, che l’avrebbe condotta alla morte.

Nel 2017 la Corte di Appello di Brescia aveva condannato i titolari della manifattura al pagamento di un risarcimento per danno non patrimoniale (iure hereditatis), pari ad oltre 250.000 euro, ai familiari dell’operaia (sentenza n. 364).

Il ricorso e la conferma di condanna di risarcimento per danno non patrimoniale causato da mesotelioma peritoneale

Avverso alla condanna di risarcimento della sentenza della Corte d’Appello di Brescia sono ricorsi in Cassazione i legali rappresentanti dei titolari della manifattura con quattro motivazioni, tutte poi respinte dalla Cassazione:

  1. l’insussistenza della titolarità da parte dei familiari della vittima del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis;
  2. l’essere trascorso il termine decennale di prescrizione, a far data dalla conclusione del rapporto di lavoro nel 1981, oppure anche dall’insorgere della patologia nel 2002 (una pleuropatia che sarebbe stata, secondo i ricorrenti, la prima manifestazione del mesotelioma peritoneale);
  3. l’omesso esame da parte della Corte territoriale del fatto che l’operaia sarebbe stata esposta all’amianto fino al 2004, dunque anche ben dopo la chiusura del rapporto di lavoro con la manifattura (durato dal 1968 al 1981);
  4. la decisione del giudice di secondo grado di stabilire una liquidazione del danno in via equitativa.

La decisione nell’Ordinanza dei giudici di Cassazione

L’Ordinanza della Cassazione ha respinto il ricorso dei legali rappresentanti dei titolari della manifattura con le seguenti motivazioni:

  1. i familiari dell’operaia deceduta per mesotelioma peritoneale hanno addotto, alla prima occasione di difesa, la documentazione che attesta la loro titolarità al diritto di risarcimento del danno iure hereditatis;
  2. la prescrizione non fa data dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ma decorre dal momento in cui il lavoratore ha potuto acquisire la piena consapevolezza non solo della malattia, con un danno alla salute apprezzabile, ma anche dell’origine professionale della stessa, indipendentemente da valutazioni meramente soggettive a lui ascrivibili. Inoltre, la pleuropatia intervenuta nel 2002 era malattia diversa dal mesotelioma peritoneale diagnosticato invece nel 2012;
  3. la motivazione sull’omesso esame su un fatto decisivo ai fini del giudizio riguardante la possibilità di esposizioni ad amianto della lavoratrice al di fuori del lasso temporale in cui l’operaia era stata dipendente della manifattura è inammissibile. Infatti non emerge che la questione di un concorso di colpa o di una interruzione del nesso causale, desumibile dalla ricostruzione fattuale del consulente, sia mai stata sollevata davanti al giudice di appello;
  4. la valutazione del giudice di procedere ad una valutazione in via equitativa della liquidazione del danno rientra nel potere discrezionale a questi conferito. Esso non è censurabile in sede di legittimità ove ne sia indicato, come in questo caso, il processo logico e valutativo.

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Crediti immagine: foto di Sora Shimazaki da Pexels. Modificata (ritagliata e ridimensionata). Liberamente utilizzabile con licenza originaria.

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