La Cassazione, con Ordinanza Civile Sezione Lavoro n. 2393/2023, ha respinto il ricorso proposto da Tecnoimpianti SPA e Fincantieri SPA avverso al risarcimento del danno, causato dal decesso da mesotelioma pleurico di origine professionale di un ex lavoratore, in favore degli eredi.
I ricorsi erano rivolti a rivedere la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.1145 del 2018, che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto al risarcimento iure proprio e iure hereditatis del figlio e della moglie dell’uomo da parte di Tecnoimpianti, quale datrice di lavoro dell’uomo, e di Fincantieri, quale società committente presso i cui cantieri aveva lavorato il loro congiunto, esposto ad amianto sul luogo di lavoro.

La Corte di merito infatti aveva rilevato come provato il nesso causale fra attività lavorativa e mesotelioma; ciò nonostante la consulenza tecnica d’ufficio che, vista la breve latenza, aveva collocato le esposizioni rilevanti all’insorgenza della malattia in un periodo antecedente alle dipendenza dell’uomo dalle società convenuta.
La Corte, in particolare, aveva considerato da una parte la certificazione di malattia professionale rilasciata da Inail, dall’altra la sentenza penale di condanna del Tribunale di Palermo dei direttori degli stabilimenti di Fincantieri, succedutisi negli anni dal luglio del 1978 al maggio del 1997, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime cagionati dalla omissione delle cautele di sicurezza (in data 26/4/2010).
I ricorsi della società contro la sentenza di risarcimento del danno ai familiari del lavoratore deceduto di mesotelioma pleurico
Contro la sentenza di condanna al risarcimento emessa dalla Corte d’Appello di Palermo hanno presentato ricorso le società imputate con ciascuna cinque motivazioni.
Le motivazioni di ricorso proposte da Tecnoimpianti:
- sia la letteratura scientifica che le consulenze tecniche di primo e secondo grado affermavano l’anomalia della brevissima latenza del mesotelioma rispetto alla media e dunque violazione in tema di accertamento del nesso di causalità;
- la Corte di merito avrebbe omesso fatti decisivi quali le testimonianze sulla concreta attività svolta dal lavoratore, le effettive violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori vigenti negli anni 1981/1989: periodo nel quale avrebbero coinciso le attività del lavoratore presso Tecnoimpianti e Fincantieri;
- la responsabilità dell’azienda nell’insorgenza della malattia sarebbe stata fondata su elementi privi di riscontri probatori;
- la sentenza non avrebbe commisurato gli obblighi di sicurezza agli standard di conoscenze tecniche disponibili all’epoca;
- violazione delle norme sulla competenza in quanto il giudice competente avrebbe dovuto essere individuato nel Giudice del Lavoro dato che gli originari ricorrenti avevano agito non solo iure proprio ma anche iure hereditatis.
Le motivazioni di ricorso avanzate da Fincantieri:
- “apriorismo valutativo” poiché la sentenza avrebbe attribuito maggiore autorevolezza al riconoscimento di malattia professionale da parte di Inail ed alla sentenza penale del Tribunale di Palermo relativamente alle esposizioni ad amianto presso i cantieri navali piuttosto che alle consulenze tecniche di primo e secondo grado. Inoltre mancata prova dell’esistenza di un contratto d’appalto fra le due società nonché mancata considerazione della legislazione in materia di sicurezza vigente all’epoca dei fatti e delle conoscenze relative all’esposizione ad asbesto;
- mancata individuazione delle misure che l’azienda avrebbe dovuto adottare e che, considerate le conoscenze dell’epoca, avrebbero evitato l’insorgere del mesotelioma;
- l’omessa considerazione della lunga latenza del mesotelioma, la cui genesi anche a seguito di esposizioni minime alle polveri di amianto, avrebbe poi reso inefficaci eventuali esposizioni successive;
- omessa eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale, riferita alla domanda risarcitoria iure proprio poiché non ci sarebbe stata la prova della spedizione e della ricezione della lettera interruttiva inviata nell’ottobre del 2001;
- per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale si sarebbe dovuta richiedere
l’allegazione del concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto dovendosi escludere la configurabilità di un danno in re ipsa
.
Le motivazioni della decisione della Cassazione
La Cassazione ha risposto a tutti i punti e le motivazioni di ricorso avanzate dalle due società che si sono opposte al risarcimento del danno del lavoratore nei cantieri navali deceduto di mesotelioma pleurico ritenendoli infondate e in parte inammissibili.
In particolare, per prima cosa la Corte chiarisce la diversità del regime probatorio fra processo penale e civile ribadendo come mentre in quello civile valga la regola del “più probabile che non”, nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
La Corte di merito dunque ha accertato la responsabilità delle aziende, data per pacifica la dimostrazione di merito da parte della Corte territoriale sull’insalubrità del luogo di lavoro
[…] alla luce delle conoscenze scientifiche maturate a partire dalla metà degli anni ’50 del secolo scorso in tema di cancerogenicità dell’amianto per il carcinoma pleurico e per il mesotelioma e definitivamente acquisite, a partire dagli anni 80, in tema di rischi connessi all’esposizione a fibre di amianto, conoscenze queste che avrebbero imposto l’adozione di adeguate misure antinfortunistiche [e che] la letteratura scientifica non esclude in assoluto la possibilità di periodi di latenza inferiori a quelli considerati normali.
D’altro canto non risulterebbe da uno specifico fatto acquisito in giudizio la prova di una pregressa esposizione dell’uomo in epoca anteriore al lavoro presso le società convenute, svolte in qualità di fabbro, che avrebbero esposto il lavoratore al rischio amianto.
La circostanza inoltre, al pari dell’eventuale ammissione di altre testimonianze, non avrebbe assunto carattere decisivo per il processo tale da inficiare il principio di probabilità e configurare un diverso indirizzo del processo stesso.
Quanto poi alla motivazione di ricorso relativa allo stato della legislazione in materia di prevenzione del rischio amianto all’epoca dei fatti la Cassazione sottolinea come debba
[…] escludersi che la mancata previsione a livello normativo di un rischio connesso all’esposizione ad asbesto risulti intrinsecamente idonea ad esonerare da responsabilità il soggetto datore di lavoro, ove tale rischio risulti comunque ricavabile dalle conoscenze scientifiche dell’epoca, come accertato dalla sentenza impugnata [… e che comunque] è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo […].
Il tema della prescrizione, proposto dal quarto motivo di ricorso avanzato da Fincantieri, viene dalla Cassazione giudicato come inammissibile poiché la questione e la verifica della idoneità di eventuali atti interruttivi non risulta affrontata dalla sentenza impugnata per cui era onere dell’odierna ricorrente dimostrarne […] la avvenuta rituale deduzione nelle fasi di merito […]
.
Nel respingere l’ultimo motivo di ricorso, la Cassazione chiarisce che l’esistenza del pregiudizio connesso alla perdita del rapporto parentale costituisce presunzione relativa superabile dalla prova contraria che però la società non avrebbe prodotto.
Altri articoli collegati
Ti potrebbero interessare anche questi articoli:
Crediti immagine: foto di Rafa Bordes da Pixabay. Modificata (ritagliata e ridimensionata). Concessa in uso con licenza originaria.
Commenta per primo