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La Legge 257 del 27/03/1992: la prima legge italiana sull’amianto

La Legge 257 del 1992 è la prima legge dello stato italiano a regolare la materia dell’esposizione dei lavoratori all’amianto sui luoghi di lavoro. La legge è stata in seguito aggiornata con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993, del decreto-legge n. 510 del 1 ottobre 1996, della legge n. 128 del 24 aprile 1998, della legge n. 426 del 9 dicembre 1998.

La legge n. 257 vieta l’estrazione, la produzione e la commercializzazione dell’amianto, recependo le evidenze della letteratura scientifica a riguardo del nesso causale fra esposizione e l’insorgenza di gravissime patologie quali il mesotelioma pleurico, l’asbestosi, l’adenocarcinoma polmonare e altre malattie tumorali.

Indica le norme per la decontaminazione e la bonifica dei siti della lavorazione e dell’utilizzo dell’amianto. Stabilisce i limiti della concentrazione del minerale nell’aria nei luoghi di lavorazione e smaltimento, fissandolo a “0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo” (Art. 3).

La legge 257 inoltre istituisce e regola l’attribuzione di benefici previdenziali a favore dei lavoratori che siano stati esposti. Stabilisce sanzioni e finanziamenti. Introduce misure a sostegno di industrie che lavoravano nel settore.

A tal proposito si stanzia, all’articolo 11, un finanziamento per la comunità montana di Valle di Lanzo ed il comune di Balangero, nel torinese, in Piemonte, per il risanamento e la bonifica della miniera di Balangero. Si adibisce a queste operazioni il personale già impiegato nella miniera nell’estrazione dell’amianto.

Il Capo IV della Legge 257 del 1992: benefici previdenziali per i lavoratori

Il Capo IV della Legge 257 del 1992 introduce le “Misure di sostegno per i lavoratori”. In particolare si istituisce:

  • un trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori esposti: “con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni” (Art 13, comma 2), con un coefficiente moltiplicatore di 1.5 per i lavoratori delle miniere e delle cave (Art. 13, comma 7);
  • lo stesso coefficiente moltiplicatore di 1.5 si applica per le prestazioni pensionistiche e previdenziali INAIL di tutti i lavoratori che abbiano lavorato a contatto con l’amianto per più di 10 anni (Art. 13, comma 8).

Il testo completo della Legge 257/1992 è reperibile sul sito web del Ministero della Salute.

Crediti: foto di AJEL su Pixabay. Modificata. Concessa con licenza Creative Commons.

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