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La Cassazione su un caso di riconoscimento della rendita ai superstiti per neoplasia polmonare da amianto

La Cassazione, con Ordinanza Civile, Sezione Lavoro, n. 38898, pubblicata in data 7 dicembre 2021, ha accolto il ricorso della coniuge di un ex lavoratore di Ansaldo Energia, esposto ad amianto e deceduto di neoplasia polmonare, volto ad ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti devoluta da INAIL.

L’uomo, deceduto nel 2021 per le conseguenze di un tumore polmonare, era stato dipendente della società dal 1971 al 2005 con mansioni di operaio fresatore addetto alle macchine utensili e  collaudatore.

La Corte d’Appello di Genova nega il riconoscimento della rendita ai superstiti per tumore di origine professionale

La Corte d’Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso della coniuge del lavoratore sulla base di due motivazioni (sentenza n. 109/2016):

La Corte territoriale aveva infatti stabilito che

  • l’adenocarcinoma polmonare contratto dal lavoratore aveva origini multi-fattoriali per il contributo sinergico del tabagismo nel causare la malattia;
  • la morte del lavoratore non era di origine professionale, poiché non era stata raggiunta in giudizio la prova di un’esposizione qualificata alle fibre di amianto. Nonostante una precedente diagnosi di asbestosi non si era infatti dimostrato un grado di probabilità qualificata di dipendenza della neoplasia dal lavoro secondo i cd. “criteri di Helsinky”, secondo i quali il grado di esposizione cumulativa ad amianto deve essere stato almeno pari a 25 fibre/ml-anni.

Il ricorso della coniuge del lavoratore esposto ad amianto e deceduto di neoplasia polmonare per il riconoscimento della rendita ai superstiti INAIL

Contro la decisone della Corte d’Appello di Genova è ricorsa in Cassazione la coniuge del lavoratore deceduto di neoplasia polmonare con tre motivazioni:

  • affermazione errata che la malattia del lavoratore non rientra fra le malattie cd. tabellate, per le quali sussiste la presunzione in merito alla sussistenza del nesso causale con l’attività lavorativa svolta (art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile);
  • erroneità della sentenza per violazione del principio dell’equivalenza delle condizioni poiché, accertata l’abitudine del lavoratore al fumo, ha ritenuto irrilevante l’esposizione ad asbesto nell’insorgenza della malattia: ciò nonostante i consulenti tecnici d’ufficio avessero escluso che il fumo di tabacco avesse costituito un fattore extra lavorativo di per sé idoneo a causarla (art. 41 codice penale);
  • violazione dei criteri legali che disciplinano l’accertamento del nesso causale per quanto riguarda la valutazione del rapporto fra neoplasia ed asbestosi e in materia di esposizione cumulativa quale fattore determinante la patologia. La ricorrente sottolinea inoltre l’illogicità della motivazione per mancata indicazione degli elementi idonei ad identificare in modo adeguato l’iter logico argomentativo che ha condotto la Corte d’appello a ritenere inesistente il nesso causale tra l’attività a rischio e la neoplasia tabellata (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5del codice di procedura civile).

La Cassazione cassa la sentenza. Le motivazioni

La Cassazione, nell’ordinanza, accoglie le motivazioni presentate dai legali della moglie del dipendente di Ansaldo Energia deceduto a causa di un adenocarcinoma polmonare.

L’adenocarcinoma polmonare è presente nelle tabelle INAIL dei tumori professionali in lista I (patologie ad elevata probabilità di origine professionale). Per le patologie in lista I si applica il principio di presunzione legale dell’origine professionale. Secondo tale principio è l’ente assicuratore (i.e. INAIL) a dover dimostrare l’insussistenza del nesso causale fra patologia ed esposizione alla sostanza morbigena nel contesto dell’attività lavorativa, ovvero l’esistenza di una causa alternativa che abbia provocato la malattia, oppure l’accertamento che la lavorazione non si è rivelata sufficientemente idonea a cagionar[la].

Nel caso di patologia ad origine multi-fattoriale, la suprema Corte chiarisce che la presunzione legale subisce un’attenuazione poiché essa non può basarsi sulla semplice presunzione ma necessita da parte dell’interessato di una dimostrazione di probabilità quanto alla sussistenza del nesso causale o quantomeno dell’idoneità della esposizione al rischio a causare l’evento morboso.

Tuttavia, diverso è il caso in cui  la malattia ad eziologia multi-fattoriale includa una patologia tumorale di presunta origine professionale. Qui infatti la presunzione legale risulta rafforzata e torna in carico all’ente assicuratore (in questo caso) la dimostrazione dell’assenza di correlazione con l’esposizione alla sostanza morbigena (Così Cassazione n. 23653 del 2016).

La Cassazione nel merito delle motivazioni di ricorso

La Cassazione, nell’ordinanza, accoglie le prime due motivazioni del ricorso presentato dai legali della moglie del lavoratore, assorbendo con esse il terzo. Sottolinea in particolare come:

  • nel provvedimento […], non si ritrova nessun riferimento al raggiungimento in giudizio della prova, gravante sull’I.N.A.I.L., del collegamento del tumore polmonare a un fattore patogeno (precedenti patologie, abitudine al fumo…) diverso dalla prolungata esposizione all’amianto;
  • l’esito probatorio della durata temporale (ventennale) dell’esposizione viene riferito solo con un astratto richiamo alla dose/soglia di attenzione fissata sia dai criteri di Helsinky che dall’ordinamento italiano (art. 24 del decreto legislativo n. 277 del 1991).

Dunque, di fatto, secondo la Corte l’ente assicuratore si trincererebbe dietro la qualificazione della malattia come ad eziologia multi-fattoriale ribaltando l’onere della prova del nesso causale in capo al lavoratore, senza di fatto dimostrare l’insussistenza del contributo dell’esposizione all’amianto, pacificamente riconosciuto come probabile causa di un tumore polmonare di origine professionale (tanto da essere patologia contemplata nella Lista I dei tumori professionali INAIL).

L’Ordinanza della Cassazione ribadisce inoltre il principio secondo il quale, in materia d’infortuni sul lavoro e malattie professionali, nello stabilire il nesso causale tra l’evento e il danno, trova applicazione il principio di equivalenza delle condizioni (art. 41 del codice penale).

Secondo tale principio ha efficienza causale ogni fattore che possa aver contribuito, anche in maniera indiretta e remota, al danno. L’esclusione del nesso di causa d’altra parte può essere affermato solo se sia individuato con certezza l’intervento di un agente causale estraneo all’attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre il danno e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Così Cassazione n. 27952 del 2018).

[…] nel caso in esame, l’intervento del suddetto fattore estraneo all’attività lavorativa, ossia l’abitudine al fumo del lavoratore è oggetto di un mero richiamo, in motivazione, alle valutazioni della consulenza tecnica, ove sono astrattamente riportati gli studi scientifici sull’effetto sinergico tra fumo di tabacco e amianto nell’indurre il tumore polmonare, seguìto dalla precisazione, formulata ancora in via generale, che tale effetto si verifica soltanto nel caso di esposizione significativa all’amianto, ossia quando il valore – soglia supera il livello medio di 25 fibre/m1 – anni. […] in definitiva, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del collegamento causale tra esposizione all’amianto e malattia tumorale senza […] aver valutato se l’intervento del fattore estraneo all’attività lavorativa (abitudine al fumo) avesse potuto da solo causare la malattia, sì da far concludere che la prolungata esposizione all’amianto aveva costituito una semplice occasione e non invece la causa determinante del tumore polmonare.

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Crediti immagine: immagine di Sora Shimazaki da Pexels. Modificata (ritagliata e ridimensionata). Concessa in uso con licenza originaria.

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