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La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la richiesta di risarcimento per esposizione ad amianto della moglie e della figlia di un ex infermiere dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, deceduto a causa di una fibrosi polmonare (supposta asbestosi dai richiedenti causa).
La Cassazione respinge il ricorso del datore di lavoro e di Inail: riconosciuto il diritto al risarcimento del danno differenziale ed alla costituzione della rendita Inail per i familiari di un elettricista. Leggi di più.L’uomo aveva lavorato presso la struttura per oltre 30 anni ma secondo i giudici sarebbe sarebbe potuto venire a contatto con il materiale cancerogeno solo saltuariamente, in occasione di attività di manutenzione, in particolare nei locali delle caldaie dove l’asbesto avrebbe potuto essere presente.
In particolare la rinnovata CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) in secondo grado, tenuto conto delle attività e delle specifiche mansioni, avrebbe stimato una possibile esposizione cumulativa di poco superiore a 5 fibre all’anno mentre la soglia limite di esposizione stabilita per legge per la valutazione dell’insorgenza di asbestosi è almeno di 21 fibre all’anno.
Nell’impossibilità di ripetere esami fondamentali inoltre non si poteva escludere secondo i giudici, a fronte di una possibile esposizione presso l’ospedale, un’altra causa all’origine della patologia del lavoratore il cui quadro clinico sarebbe per di più stato compatibile con quello di una fibrosi polmonare idiopatica piuttosto che con l’asbestosi.
Fonti e rassegna stampa
La notizia è stata diffusa da alcuni portali di notizie online. Per un approfondimento si legga in particolare l’articolo di V. B. su luccaindiretta.it del 30 giugno 2023.
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