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Il Decreto Ministeriale 20 agosto 1999: ancora sulla bonifica da amianto

Ultimo aggiornamento di Redazione il

Il decreto ministeriale 20 agosto 1999 aggiunge nuove norme riguardo alle metodologie tecniche di bonifica da amianto dei siti contaminati, in particolare a bordo di navi e unità equiparate, come previsto dall’articolo 5 della Legge 257 del 1992, che regola la cessazione dell’uso dell’amianto nei siti produttivi.

Il decreto riporta gli allegati tecnici concernenti alcune misure di bonifica introdotte con il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, in particolare:

  • le modalità degli interventi di rimozione dei materiali contenenti amianto;
  • le specifiche sui rivestimenti incapsulanti dei manufatti contenenti amianto;
  • le specifiche dei dispositivi protettivi delle vie respiratorie degli operatori.

Il decreto tratta una materia ormai consolidata visto che l’entrata in vigore definitiva della Legge 257 del 1992 era prevista per il 28 aprile 1994, data in cui tutti gli operatori del settore avrebbero dovuto essere in regola con la cessazione dell’uso di amianto.

La bonifica da amianto a bordo delle navi

Gli interventi di rimozione e bonifica da amianto, esplicitati nell’allegato 1, prevedono:

  • metodi localizzazione e identificazione dei materiali contenenti amianto;
  • misure di sicurezza per interventi di decoibentazione e manutenzione (in porto, in rada, in navigazione);

Le specifiche sui materiali incapsulanti per l’amianto

L’allegato 2 disciplina i requisiti minimi dei materiali incapsulanti, le procedure e i protocolli di applicazione degli interventi di bonifica con particolare attenzione a

  • caratteristiche prestazionali del supporto;
  • preparazione del supporto;
  • attestazione di conformità;
  • notifica alle autorità competenti;
  • programma di manutenzione.

I dispositivi di protezione per le vie respiratorie

Nell’allegato 3 si indicano materiali, requisiti di idoneità e metodi di valutazione di efficacia dei dispositivi per la protezione dall’inalazione di fibre di amianto.

In particolare si introducono alcuni misuratori che consentono la scelta di maschere protettive adeguate agli ambienti in cui gli operatori andranno ad effettuare le operazioni di bonifica:

  • fattore di protezione (FP): è il rapporto fra la concentrazione dell’inquinante nell’aria ambiente e quella presente all’interno del facciale, all’altezza delle vie respiratorie dell’utilizzatore;
  • fattore di protezione nominale (FPN): è il valore del fattore di protezione quando la penetrazione attraverso i filtri e le perdite verso l’interno assumono i massimi valori consentiti dalle norme;
  • fattore di protezione operativo (FPO): è il valore che, sulla base di dati sperimentali e di considerazioni cautelative; viene attribuito al fattore di protezione per la scelta di un respiratore da utilizzare nell’ambiente di lavoro.

Il testo integrale del decreto ministeriale 20 agosto 1999 è reperibile sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Crediti: foto di skeeze su Pixabay. Modificata. Concessa con licenza Creative Commons.

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