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Come si quantifica il danno non patrimoniale per malattia professionale? La proposta delle Tabelle del Tribunale di Milano

Ultimo aggiornamento di Redazione il

L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella seduta del 10 ottobre 2017, ha aggiornato i valori per la liquidazione del danno non patrimoniale seguendo il consueto criterio di adeguamento degli indici ISTAT.

Tali valori sono di fatto quelli di riferimento e condivisi dai Tribunali nazionali. Sono quindi applicati e applicabili anche per il calcolo del risarcimento nelle procedure giudiziali che riguardano i casi di malattia professionale insorta a causa di una esposizione sul luogo di lavoro.

I precedenti importi, risalenti alle Tabelle del 2014, sono stati rivalutati dell’1.2% (coefficiente di rivalutazione 1.012) per il 2018.

Nello stilare le Tabelle l’Osservatorio del Tribunale di Milano propone una liquidazione congiunta, secondo un indirizzo  consolidato da alcuni anni nella giurisprudenza:

  • del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”;
  • del danno non patrimoniale conseguente alle stesse lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.

In questa ottica, dunque, gli importi delle Tabelle comprendono quelli che precedentemente erano considerati:

  • il cosiddetto danno biologico standard;
  • l’eventuale personalizzazione del danno per particolari condizioni soggettive del danneggiato;
  • il danno morale.

L’individuazione dei valori monetari per il risarcimento del danno non patrimoniale

I valori monetari stabiliti per la liquidazione congiunta del danno biologico e morale fanno riferimento ad un monitoraggio dei precedenti giudiziali del Tribunale di Milano. I valori sono calcolati secondo:

  • una tabella di valori medi standardizzati in quanto ricorrenti nella liquidazione del danno in sede civile;
  • una percentuale di aumento di tali valori per peculiarità del caso del danneggiato quanto agli aspetti funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva di quest’ultimo.

Di fatto il valore dell’indennizzo per il cosiddetto “punto di invalidità”, adesso rivalutato al 2018, è il risultato di una quantificazione del danno biologico permanente.

Esso è calcolato in base ai risarcimenti medi assegnati nelle passate procedure giudiziali e aumentato di una percentuale ponderata di personalizzazione. Quest’ultima tenta di stimare in termini economici la “sofferenza soggettiva” del danneggiato.

La “sofferenza soggettiva” è stabilita essere:

  • del 25% per invalidità dall’1% al 9%;
  • progressiva dal 26% al 50% dal 10% al 34% di invalidità;
  • del 50% per punteggi di invalidità fra il 35% ed il 100%. Si tiene infatti in considerazione il fatto che le liquidazioni giurisprudenziali per queste invalidità hanno sempre previsto l’aumento massimo per il danno morale, quantificato nella metà del danno biologico.

Episodi colposi o dolosi nel risarcimento del danno non patrimoniale

Oltre alla cosiddetta personalizzazione per particolari peculiarità del caso relativo al danneggiato, l’Osservatorio sottolinea inoltre come tali valori di liquidazione siano adeguati per episodi colposi.

Laddove infatti sia dia il caso di un episodio doloso sussistono per il Giudice chiamato a liquidare il risarcimento tutti i presupposti per aumentare gli importi previsti. L’ipotesi è infatti che, in tali episodi, maggiore sia l’intensità delle sofferenze patite.

Lo strumento per il calcolo online del valore dell’indennizzo per danno non patrimoniale di Risarcimento Malattie Professionali

Risarcimento Malattie Professionali mette a disposizione uno strumento online per il calcolo del risarcimento del danno e della sua possibile personalizzazione  da parte del Giudice.

L’applicazione consente di calcolare il danno non patrimoniale semplicemente scegliendo due valori di riferimento:

  • l’età del danneggiato
  • l’invalidità riconosciuta dall’Istituto assicuratore (l’INAIL)in conseguenza di infortunio o malattia professionale.

 

Crediti: foto di Davide Oliva, concessa con licenza CC BY-SA 2.0 e ridistribuita con la stessa licenza. Modificata.

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