La Cassazione, con Ordinanza Civile, Sezione Lavoro n. 36841 del 15 dicembre 2022, ha accolto il ricorso dei familiari di una ex lavoratore di Ansaldo Energia SPA, deceduto di mesotelioma pleurico causato da esposizione ad amianto, presentato ai fini della revisione dell’importo del risarcimento del danno biologico stabilito in secondo grado.
Il lavoratore era stato alle dipendenze dell’azienda, come operaio, presso lo stabilimento di Sampierdarena, dal 1943 al 1982. Nel 2006 era deceduto un anno dopo la diagnosi di mesotelioma pleurico ed il riconoscimento di malattia professionale da parte dell’Inail.
La Corte d’Appello di Genova, nel 2018, con sentenza n. 421, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto agli eredi un risarcimento pari a circa 79.000 euro per il danno non patrimoniale iure hereditatis (il danno al lavoratore che si trasmette ai figli) e di 200.000 euro a favore della vedova e circa 163.000 euro a favore di ciascuno dei due figli, a titolo di indennizzo del danno da perdita parentale (iure proprio).
Il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello presentato dagli eredi del lavoratore deceduto di mesotelioma pleurico
Avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Genova hanno presentato ricorso i familiari del lavoratore di Ansaldo Energia deceduto di mesotelioma pleurico, articolando la richiesta con due motivazioni:
- violazione del principio di specificità dei motivi di appello e del principio dell’appello come revisio prioris instantiae, nonché mancata ed errata considerazione della ratio decidendi seguita dal Tribunale di primo grado;
- violazione del principio di integralità ed adeguatezza del risarcimento del danno non patrimoniale, con falsa applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale terminale e temporaneo, ed inidoneità ed irrazionalità del criterio liquidatorio adottato dalla sentenza impugnata.
La decisione della Cassazione: danno biologico, danno terminale e danno catastrofale
La Cassazione ha accolto il ricorso dei familiari del lavoratore deceduto di mesotelioma pleurico, rinviando la sentenza impugnata alla Corte d’Appello per una nuova stima della liquidazione del danno non patrimoniale iure hereditatis.
Mentre infatti la Cassazione ha respinto la prima motivazione di ricorso, in quanto la Corte d’Appello avrebbe correttamente assolto alle funzioni di revisione di merito di quanto stabilito in primo grado, ha considerato fondate le doglianze relative alla seconda motivazione, in quanto la Corte non avrebbe correttamente distinto, nel formulare la liquidazione, le componenti del danno biologico.
Nel caso infatti in cui la morte intervenga dopo un certo lasso di tempo dall’evento lesivo esso è configurabile nella duplice veste di danno biologico terminale (ovvero di danno biologico da invalidità temporanea assoluta) e di danno morale (ovvero la sofferenza patita dall’interessato nella consapevolezza del proprio destino).
La liquidazione del danno biologico terminale può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea. Il danno biologico terminale dà dunque luogo ad un risarcimento trasmissibile agli eredi iure hereditatis da commisurare all’inabilità temporanea, adattando tuttavia l’importo alle circostanze del caso concreto.
Il danno morale da sofferenza psichica, detto catastrofale, comporta invece la necessità di una liquidazione secondo un criterio equitativo puro. Il criterio deve tener conto del fatto che tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità poiché conduce alla morte.
[…] nel caso di specie, invece, laCorte d’Appello di Genova ha ricondotto a nozione unitaria il pregiudizio […] quale danno biologico terminale ricomprendente sia il danno da lucida agonia o morale catastrofale, che quello biologico ordinario.
[…] la sentenza impugnata risulta […] in contrasto con i principi di diritto […], perché non tiene conto del criterio di liquidazione individuato da questa Corte di legittimità nelle tabelle che stimano l’inabilità temporanea assoluta con opportuni “fattori di personalizzazione”, quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno […], e perché non considera la duplice componente fenomenologica del danno sottoposto al presente giudizio, avuto riguardo sia agli effetti che la lesione del diritto della salute ha comportato nella dimensione dinamico-relazionale del soggetto danneggiato, sia alle conseguenze subite dallo stesso nella sua sfera interiore, sub specie di sofferenza, di paura, di angoscia, di disperazione, anche in considerazione del prevedibile esito letale.
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