La Circolare INPS n. 34 del 9 marzo 2020 pubblica le istruzioni per l’accesso alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattia professionale derivante da esposizione ad amianto sul luogo di lavoro.
I beneficiari di tale trattamento sono coloro in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (introdotti con Decreto Legge n. 34/2019, articolo 41 bis).
I requisiti per la pensione di inabilità per le malattie da amianto
Il comma 250-bis dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016 ha ampliato la platea dei destinatari del beneficio pensionistico (prepensionamento amianto).
La Legge riconosce il diritto ai soggetti che abbiano contratto patologie asbesto-correlate in possesso di specifici requisiti di natura sanitaria e contributiva:
- riconoscimento di una qualunque malattia professionale asbesto-correlata da parte di INAIL;
- almeno 5 anni di contributi INPS versati nell’arco della vita.
Le novità per l’ottenimento della pensione di inabilità per malattia da amianto
La novità introdotta dall’articolo 250-bis consiste principalmente nell’estensione del diritto al pre-pensionamento a tutti i lavoratori ammalatisi di una qualunque malattia asbesto-correlata per causa di servizio.
Finora solo sei patologie davano infatti accesso al beneficio: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi.
Presentazione della domanda per la pensione di inabilità
Il termine di presentazione della domanda all’INPS, da presentarsi per via telematica, è stato differito al 31 marzo 2020 per coloro che abbiano maturato i requisiti nel 2019 o che li matureranno nel 2020.
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