L’importo del contributo del Fondo Vittime Amianto per Mesotelioma non Professionale e Familiare è stato innalzato da 5600 euro a 10.000 euro.
Il provvedimento è retroattivo a partire dal 2015; dunque, chi ha già ricevuto i 5.600 euro, potrà chiedere l’integrazione degli altri 4.400 euro.
La Circolare INAIL n. 20 del 13 maggio 2020 fornisce le istruzioni per i richiedenti il beneficio.
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Il quadro normativo di riferimento delle prestazioni per il Mesotelioma non Professionale
Il Fondo per le Vittime dell’Amianto è stato istituito nel 2008 presso INAIL quale prestazione aggiuntiva per i titolari di rendita diretta e rendita ai superstiti per malati e familiari di ammalati di malattie professionali asbesto-correlate.
L’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, hai esteso le prestazioni, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a ‘rischio ambientale’ o a ‘esposizione familiare’.
Il provvedimento è stato esteso fino al 2020 dalla Legge di Bilancio 2018.
Nel 2015 l’importo della prestazione è stato fissato in una una tantum di 5.600 euro.
Per il 2020 l’art. 11-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha innalzato la prestazione da 5600 euro a 10.000 euro.
Soggetti aventi diritto alla prestazione INAIL per Mesotelioma non Professionale
Hanno diritto alla una tantum per mesotelioma non professionale tutti i soggetti esposti ad amianto sul territorio nazionale:
- Affetti da mesotelioma ambientale.
- Malati di mesotelioma di origine familiare, ovvero originatosi per contaminazione derivante da altro membro della famiglia a contatto con amianto sul luogo di lavoro.
Qualora si verifichi il decesso dell’ammalato il contributo spetta agli eredi, in egual misura.
Il riconoscimento dell’esposizione familiare ed ambientale
Ai fini del riconoscimento dell’esposizione familiare ed ambientale all’amianto, per l’ottenimento della prestazione è sufficiente:
- Latenza di almeno 10 anni fra l’esposizione e l’insorgenza del mesotelioma.
- Documentazione che attesti la convivenza con un lavoratore esposto amianto nel caso del mesotelioma familiare.
- Residenza sul territorio nazionale, data l’ubiquità della presenza di amianto, compatibile con la latenza d’insorgenza della patologia.
Modalità di accesso all’una tantum di 10.000 euro per mesotelioma non professionale
Per ricevere il contributo di 10.000 euro è sufficiente presentare domanda alla sede INAIL competente per territorio.
Presentazione della domanda per l’una tantum per mesotelioma non professionale da parte dei malati
I malati devono presentare:
- L’istanza di richiesta all’allegato I Modello 190 della Circolare n. 20.
- Documentazione medica dalla quale si possa evincere la diagnosi di mesotelioma: referto istologico e o copia della cartella clinica ove sia espressamente indicata la data di prima diagnosi.
Presentazione della domanda per l’una tantum per mesotelioma non professionale da parte degli eredi
Gli eredi devono invece presentare
- L’istanza di richiesta all’allegato II Modello 190E della Circolare n. 20.
- Documentazione medica dalla quale si possa evincere la diagnosi di mesotelioma: referto istologico e o copia della cartella clinica ove sia espressamente indicata la data di prima diagnosi.
Nel caso di richiesta da parte degli eredi la domanda deve essere presentata da uno solo degli eredi:
- Entro 120 giorni a decorrere dal 1 giugno 2020 pena la decadenza (il termine è stato posticipato dal 1 marzo al 1 giugno in virtù della sospensione dei termini di decadenza causa COVID-19).
- Se il decesso è avvenuto dopo il 1 marzo 2020 entro 120 giorni a decorrere dal giorno del decesso (di fatto entro 120 giorni a partire dal 1 giugno).
Richiesta di integrazione per gli anni 2015-2019
Coloro che abbiano già ricevuto le 5.600 euro per mesotelioma non professionale negli anni 2015-2019 prima dell’entrata in vigore dell’art. 11-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 che ha innalzato la prestazione a 10.000 euro, malati o eredi, possono presentare domanda di integrazione compilando:
- Modulo di istanza di integrazione per mesotelioma non professionale di cui all’allegato III Modello 190I della Circolare n. 20.
Malati ed eredi potranno presentare domanda di integrazione entro 120 giorni a partire dal 1 giugno 2020 (termine posticipato dal 1 marzo al 1 giugno in virtù della sospensione dei termini di decadenza causa COVID-19).
Modalità di presentazione delle domande per mesotelioma non Professionale
Tutte le domande possono essere presentate alla sede territoriale INAIL competente per provincia:
- Via raccomandata A/R.
- Via PEC.
Erogazione del beneficio
I 10.000 euro vengono erogati dal Fondo Vittime Amianto in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora siano richieste integrazioni alla documentazione queste devono essere fornite entro il termine di 15 giorni.
Sospensione dei termini di decadenza causa COVID-19
L’art. 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in considerazione dell’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19 ha sospeso la decorrenza dei termini di decadenza per il diritto al beneficio dell’una tantum per mesotelioma non professionale dal 23 febbraio al 1 giugno 2020.
Dunque le domande potranno essere presentate a far data dal 1 giugno 2020 invece che dal 1 marzo per il conteggio dei 120 giorni.
Di fatto l’estensione consentirà la presentazione delle domande fino a fine settembre 2020.
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Crediti immagine: foto di Bruno /Germany da Pixabay. Modificata (ritagliata). Concessa con la stessa licenza.
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