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La Cassazione cassa la sentenza d’Appello che negava il risarcimento ai familiari di un fabbro allestitore di Fincantieri deceduto per mesotelioma polmonare

La suprema Corte di Cassazione, con Sentenza Sezione Lavoro n. 16869/2020, ha cassato la sentenza n. 4138/2015 della corte di Appello di Napoli con cui si negava il risarcimento del danno per decesso da mesotelioma causato da esposizione ad amianto nei confronti dei familiari di un ex dipendente di Fincantieri SPA.

L’uomo aveva svolto le mansioni di fabbro/allestitore dal 1963 al 1992 nello stabilimento della società di Castellammare di Stabia.

La storia del processo per il risarcimento dei familiari del dipendente di Fincantieri deceduto per mesotelioma polmonare

Con sentenza n. 4138/2015 la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale si negava il diritto dei familiari del fabbro allestitore, ex dipendente di Fincantieri nello stabilimento di Castellammare di Stabia, al risarcimento del danno biologico e da perdita parentale per l’esposizione ad amianto e la conseguente malattia del congiunto.

Per la Corte rilevavano principalmente due fatti:

  • Gli eredi del lavoratore non avevano addotto l’indicazione delle misure di sicurezza che l’azienda avrebbe dovuto adottare, liberando così il datore di lavoro dall’onere della prova della loro predisposizione.
  • La mancanza di materiale probatorio a sostegno della pericolosità delle mansioni del lavoratore.

Il ricorso dei familiari

I familiari del lavoratore di Fincantieri, deceduto a causa di mesotelioma polmonare, si sono opposti alla sentenza della Corte di Appello con quattro motivazioni:

  • Violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 del codice civile. Poiché incombe sul datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. I giudici di Appello dunque avrebbero erroneamente aggravato l’onere probatorio a carico dei familiari.
  • Vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 del codice di procedura civile e motivazione apparente, quanto alla mancanza di elementi di fondatezza per la richiesta di risarcimento, in particolare relativamente alla dimostrazione della pericolosità delle mansioni svolte dal lavoratore, elementi contenuti nel ricorso di primo grado e nella relazione di consulenza.
  • Erronea valutazione (violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 421 del codice di procedura civile) quanto alla tardiva produzione della relazione Contarp del 1996. La relazione fu depositata in  primo grado e stante la rilevanza del documento, poteva e doveva essere disposto l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.
  • Mancata presa in considerazione dell’ammissibilità o meno dei mezzi istruttori prodotti dai ricorrenti a motivo della preliminare valutazione di infondatezza della domanda (violazione dell’art. 115 del codice di procedura civile).

Il giudizio della Cassazione in merito al ricorso dei familiari

La Cassazione ha accolto tutte le motivazioni presentate nel ricorso dei familiari del lavoratore di Fincantieri deceduto per mesotelioma pleurico.

Quanto al primo motivo di ricorso i giudici di Cassazione notano come:

[…] è erronea la sentenza impugnata, là dove reputa che il datore fosse stato liberato dalla dimostrazione di avere predisposto le specifiche e necessarie misure di sicurezza […] sul rilievo che “nessuna indicazione da parte istante” vi era stata in tal senso […], poiché in tal modo il giudice del merito ha posto a carico del lavoratore […] un onere di allegazione non previsto ed inoltre neppure esigibile, in un’ottica di effettività del diritto di azione in rapporto alla rilevanza costituzionale del bene di cui è richiesta la tutela, presupponendo il suo assolvimento una conoscenza dell’organizzazione del lavoro e dei processi produttivi, nonché dello stato della ricerca scientifica e delle conseguenti ricadute applicative, che, mentre è estranea alle possibilità concrete del lavoratore, è naturalmente propria dell’imprenditore, oltre che connessa […] allo stesso esercizio di un’attività produttiva che deve costantemente svolgersi entro i limiti fissati dall’art. 41, comma 2°, della Costituzione.

I giudici entrano nel merito anche del secondo e del terzo motivo di ricorso, da cui poi consegue l’accettazione del quarto:

  • Quanto alla supposta mancanza di elementi di fondatezza e probatori (secondo motivo) evidenziano come il giudice di Appello si è limitato a proposizioni meramente assertive e cioè, in sostanza, a formulare giudizi di ampia sintesi […], senza, tuttavia, indicare in alcun modo quali fossero le ragioni […] che potessero indurre a tali conclusioni e fondarne la plausibilità, in particolare a fronte di una relazione di consulenza tecnica di parte […] allegata al ricorso di primo grado e in esso richiamata.
  • Quanto al negato ingresso in giudizio della relazione del Contarp del 1996 per tardiva produzione dell’atto (terzo motivo): per i giudici di Cassazione non risulta considerata la natura e l’importanza, ai fini dell’accertamento del diritto fatto valere, della relazione di cui è stato negato l’ingresso in giudizio e cioè della relazione della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione, organismo tecnico dell’I.N.A.I.L. che si occupa della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro per il riconoscimento di benefici assicurativi e previdenziali, delle cui risultanze ben potevano i ricorrenti essere venuti a conoscenza successivamente al deposito dell’atto introduttivo; né rileva, a sostegno della sua esclusione, il fatto che il documento non contenesse uno specifico riferimento al dante causa delle parti ricorrenti, posto che ciò che effettivamente ne determina il peso probatorio è l’individuazione dei fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro e delle figure professionali ad essi soggette.

Con queste motivazioni dunque la Corte di Cassazione ha rinviato la causa alla Corte di Appello in diversa composizione.

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Crediti immagine: foto di David Mark da Pixabay. Modificata (ritagliata). Concessa con la stessa licenza.

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