La Cassazione, con Ordinanza Sezione Civile n. 39751/2021, pubblicata in data 13 dicembre 2021, ha accolto il ricorso dei familiari di un operaio di armamento, deceduto di mesotelioma pleurico da esposizione ad asbesto, presentato ai fini del riconoscimento della rendita per malattia professionale.

Già il tribunale di primo e grado e poi la Corte d’Appello di Palermo (sentenza n. 248 del 2020) avevano rigettato la richiesta di indennizzo avanzata dagli eredi del lavoratore, impiegato presso la stazione ferroviaria di Alcamo.
Secondo la Corte infatti il lavoratore non aveva provato le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa […] e, in particolare, l’assegnazione, stabile e duratura, in servizi direttamente coinvolgenti la lavorazione di componenti contenenti amianto
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Le lavorazioni, per i familiari, avrebbero riguardato il controllo delle operazioni di bruciatura delle littorine, avvenute dal 1986 al 1990, presso la stazione ferroviaria di Alcamo, mentre dalle prove documentali la distruzione delle vetture sarebbe stata avviata solo nel 1996.
Inoltre:
- secondo le testimonianze il lavoratore non aveva direttamente partecipato alle operazioni. Avrebbe infatti avuto un incarico di controllo assieme ad altri colleghi impiegati a turno. Per di più non era emersa la frequenza di tali interventi né il numero di mezzi coinvolti;
- carente di prova sarebbe stata anche la dispersione nell’ambiente circostante di fumi e ceneri di risulta dalle operazioni di bonifica causata dall’erosione degli agenti atmosferici.
Il ricorso degli eredi del lavoratore presso la stazione ferroviaria di Alcamo, deceduto di mesotelioma, avverso alla sentenza della Corte d’Appello che negava il diritto alla rendita Inail
Avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo hanno presentato ricorso gli eredi del lavoratore, adducendo quattro motivazioni:
- La Corte territoriale avrebbe trascurato le prove relative alla contaminazione dell’ambiente circostante il binario 12 della stazione di Alcamo diramazione, dove svolgeva le attività il lavoratore, in ragione della dispersione di fibre di amianto. Per di più essendo cosa nota e confermata da testimoni l’impiego dell’amianto nel comparto dei rotabili ferroviari ed essendo sufficiente ravvisare il rischio ambientale.
- Si sarebbe trascurato che il lavoratore viveva presso gli alloggi del personale in prossimità del binario 12 della stazione e che i fumi e le polveri emessi dalle littorine si disperdevano nell’ambiente circostante.
- La Corte avrebbe invertito l’onere della prova per quanto riguarda la dimostrazione dell’esposizione qualificata per mesotelioma pleurico contratto in ambiente di lavoro pericoloso.
- Si sarebbe
omesso di valutare la complessiva rilevanza del quadro indiziario, limitandosi ad un esame parcellizzato dei singoli elementi
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La Cassazione su malattie tabellate, presunzione legale di origine professionale e principio di equivalenza delle condizioni
La Cassazione, in prima istanza, nota come il mesotelioma pleurico sia malattia presente nella lista I, Gruppo 6, ovvero tumori professionali ad elevata probabilità di origine professionale, delle tabelle Inail delle malattie professionali.
Per le patologie in Lista I infatti si applica la presunzione di origine professionale della patologia, dunque
al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell’esistenza del nesso di causalità tra l’uno e l’altra, avendo già l’ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini.
Tuttavia, se il lavoratore è esonerato dalla dimostrazione del nesso di causalità, egli dovrà provare l’adibizione professionale a mansioni che rientrino nel perimetro legale della correlazione causale presunta
ovvero che siano ritenute idonee a causare la malattia.
Inoltre, anche in questo caso, la presunzione legale di origine professionale della patologia non è assoluta. Rimane infatti la possibilità per i contro-ricorrenti (in questo caso Inail) di fornire prova contraria: ovvero di dimostrare che la malattia non sia collegabile all’esposizione al rischio o che esistano fattori extra-lavorativi che l’abbiano causata.
Infine, poiché nell’ambito delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale, è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l’esposizione a rischio sia stata concausa della malattia, senza che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente.
Dunque Inail per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell’INAIL dovrà avere ad oggetto l’efficacia causale esclusiva dell’eventuale fattore morbigeno extralavorativo
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La Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello la sentenza per un nuovo giudizio
La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri) degli eredi del lavoratore deceduto di mesotelioma pleurico rinviando la sentenza alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
Nella decisione hanno assunto rilievo i seguenti fatti:
- Il mesotelioma pleurico è esplicitamente previsto tra le malattie causate da lavorazioni che espongono all’inalazione delle fibre di asbesto nella Nuova Tabella delle malattie professionali dell’industria, all. 4, da ultimo modificata dal D.M. 9 aprile 2008.
- La malattia denunciata era stata accertata.
- L’assegnazione a mansioni di controllo delle operazioni di smontaggio e bruciatura delle littorine coibentate di amianto presso la stazione ferroviaria di Alcamo era emersa dalle prove testimoniali.
- Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa, nel caso dei tumori professionali tabellati in Lista I, è sufficiente il rischio ambientale anche qualora il lavoratore non fosse stato direttamente esposto ovvero adibito a lavorazioni rischiose; ciò senza che sia necessaria
indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali
Il nuovo giudizio richiesto alla Corte d’Appello di Palermo dovrà dunque considerare, stabilisce la Suprema Corte, ai fini di una corretta valutazione del caso:
[…] la presenza di amianto nella stazione ferroviaria ove il lavoratore svolgeva, in turni, la propria attività di controllo (seppur a distanza) delle operazioni di demolizione delle littorine coibentate di amianto e dove aveva la propria unità abitativa, l’estrema volatilità e diffusività delle minuscole fibre in discorso, la rilevanza dell’esposizione ambientale secondo l’ordinamento e la mancanza di limiti di soglia ai fini della tutela assicurativa in discorso.
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