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Agenti cancerogeni e mutageni: recepite le Direttive UE 2019/130 e 2019/983

Pubblicato in data 11 febbraio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce le direttive 2019/130 e 2019/983 del Parlamento europeo, modificando la direttiva della Comunità Europea 2004/37 sulla tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro.

Il provvedimento integra gli Allegati XLII e XLIII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in conformità agli aggiornamenti delle direttive europee su sostanze e valori limite di esposizione professionale.

Elenco di Sostanze, Miscele e Processi. Il nuovo testo dell’Allegato XLII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Rischio esposizione professionale. Recepite le Direttive UE

  • Produzione di auramina con il metodo Michler.
  • I lavori che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,  nel catrame o nella pece di carbone.
  • Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  • Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  • Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
  • Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
  • Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
  • Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Valori limite di esposizione professionale. Agenti cancerogeni e mutageni. Il nuovo testo dell’Allegato XLIII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Recepite le Direttive UE

Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico

  • Valore limite 8 ore: 0,01 mg/m3 (frazione inalabile).
  • Misure transitorie: per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023.

Acrilammide

  • Valore limite 8 ore: 0,1mg/m3.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Benzene

  • Valore limite 8 ore: 3,25 mg/m3 o 1 ppm.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Berillio e composti inorganici del berillio

  • Valore limite 8 ore: 0,0002 mg/m3 (frazione inalabile).
  • Osservazioni: sensibilizzazione cutanea delle vie respiratorie.
  • Misure transitorie: 0,0006 mg/m3 (frazione inalabile) fino all’11 luglio 2026.
  • Note: frazione respirabile negli stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della Direttiva UE 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.

Bromoetilene

  • Valore limite 8 ore: 4,4 mg/m3 o 1 ppm.

1,3-Butadiene

  • Valore limite 8 ore: 2,2 mg/m3 o 1 ppm.

Cadmio e i suoi composti inorganici

  • Valore limite 8 ore: 0,001 mg/m3 (frazione inalabile)
  • Misure transitorie: 0,004 mg/m3 (frazione inalabile) fino all’11 luglio 2027

Cloruro di vinile monomero

  • Valore limite 8 ore: 2,6 mg/m3 o 1 ppm.

Composti di Cromo VI

  • Valore limite 8 ore: 0,005 mg/m3.
  • Misure transitorie: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.
  • Misure transitorie: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura
    o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

1,2-Epossipropano

  • Valore limite 8 ore: 2,4 mg/m3 o 1 ppm.

Epicloridrina

  • Valore limite 8 ore: 1,9 mg/m3.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Etilene dibromuro

  • Valore limite 8 ore: 0,8 mg/m3 o 0,1 ppm
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Etilene dicloruro

  • Valore limite 8 ore: 8,2 mg/m3 o 2 ppm
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Fibre Ceramiche refrattarie

  • Valore limite 8 ore: 0,3 f/ml.

Formaldeide

  • Valore limite 8 ore: 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm.
  • Valore limite breve durata: 0,74 mg/m3 o 0,6 ppm.
  • Osservazioni: la sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
  • Misure transitorie: valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’11 luglio 2024.

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

  • Valore limite 8 ore: 0,05 mg/m3 (sotto forma di carbonio elementare)
  • Osservazioni: il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Idrazina

  • Valore limite 8 ore: 0,013 mg/m3 o 0,01 ppm.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Miscele di Idrocarburi Policiclici Aro­matici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene

  • Valore limite: non definito.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

4,4′- Metilendianilina

  • Valore limite 8 ore: 0,08 mg/m3.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

2-Nitropropano

  • Valore limite 8 ore: 18 mg/m3 o 5 ppm.

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna

  • Valore limite: non definito.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Ossido di Etilene

  • Valore limite 8 ore: 1,8 mg/m3 o 1 ppm.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

o-Toluidina

  • Valore limite 8 ore: 0,5 mg/m3 o 0,1 ppm.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Polveri di legno duro

  • Valore limite 8 ore: 2 mg/m3.
  • Misure transitorie: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023.

Polvere di silice cristallina respirabile

  • Valore limite 8 ore: 0,1 mg/m3.

Tricloroetilene

  • Valore limite 8 ore: 54,7 mg/m3 o 10 ppm.
  • Valore limite breve durata: 164,1 mg/m3 o 30 ppm.
  • Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Abbreviazioni

  • f/ml: fibre per millimetro.
  • mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
  • ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

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Crediti immagine: foto di Andrea Piacquadio da Pexels. Modificata (ritagliata e ridimensionata). Concessa con licenza originaria.

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