Pubblicato in data 11 febbraio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce le direttive 2019/130 e 2019/983 del Parlamento europeo, modificando la direttiva della Comunità Europea 2004/37 sulla tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro.

Il provvedimento integra gli Allegati XLII e XLIII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, in conformità agli aggiornamenti delle direttive europee su sostanze e valori limite di esposizione professionale.
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi. Il nuovo testo dell’Allegato XLII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Rischio esposizione professionale. Recepite le Direttive UE
- Produzione di auramina con il metodo Michler.
- I lavori che espongono ad idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
- Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
- Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Valori limite di esposizione professionale. Agenti cancerogeni e mutageni. Il nuovo testo dell’Allegato XLIII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Recepite le Direttive UE
Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
- Valore limite 8 ore: 0,01 mg/m3 (frazione inalabile).
- Misure transitorie: per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023.
Acrilammide
- Valore limite 8 ore: 0,1mg/m3.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Benzene
- Valore limite 8 ore: 3,25 mg/m3 o 1 ppm.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Berillio e composti inorganici del berillio
- Valore limite 8 ore: 0,0002 mg/m3 (frazione inalabile).
- Osservazioni: sensibilizzazione cutanea delle vie respiratorie.
- Misure transitorie: 0,0006 mg/m3 (frazione inalabile) fino all’11 luglio 2026.
- Note: frazione respirabile negli stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della Direttiva UE 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
Bromoetilene
- Valore limite 8 ore: 4,4 mg/m3 o 1 ppm.
1,3-Butadiene
- Valore limite 8 ore: 2,2 mg/m3 o 1 ppm.
Cadmio e i suoi composti inorganici
- Valore limite 8 ore: 0,001 mg/m3 (frazione inalabile)
- Misure transitorie: 0,004 mg/m3 (frazione inalabile) fino all’11 luglio 2027
Cloruro di vinile monomero
- Valore limite 8 ore: 2,6 mg/m3 o 1 ppm.
Composti di Cromo VI
- Valore limite 8 ore: 0,005 mg/m3.
- Misure transitorie: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.
- Misure transitorie: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura
o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.
1,2-Epossipropano
- Valore limite 8 ore: 2,4 mg/m3 o 1 ppm.
Epicloridrina
- Valore limite 8 ore: 1,9 mg/m3.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Etilene dibromuro
- Valore limite 8 ore: 0,8 mg/m3 o 0,1 ppm
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Etilene dicloruro
- Valore limite 8 ore: 8,2 mg/m3 o 2 ppm
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Fibre Ceramiche refrattarie
- Valore limite 8 ore: 0,3 f/ml.
Formaldeide
- Valore limite 8 ore: 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm.
- Valore limite breve durata: 0,74 mg/m3 o 0,6 ppm.
- Osservazioni: la sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
- Misure transitorie: valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’11 luglio 2024.
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Valore limite 8 ore: 0,05 mg/m3 (sotto forma di carbonio elementare)
- Osservazioni: il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.
Idrazina
- Valore limite 8 ore: 0,013 mg/m3 o 0,01 ppm.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Miscele di Idrocarburi Policiclici Aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene
- Valore limite: non definito.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
4,4′- Metilendianilina
- Valore limite 8 ore: 0,08 mg/m3.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
2-Nitropropano
- Valore limite 8 ore: 18 mg/m3 o 5 ppm.
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna
- Valore limite: non definito.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Ossido di Etilene
- Valore limite 8 ore: 1,8 mg/m3 o 1 ppm.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
o-Toluidina
- Valore limite 8 ore: 0,5 mg/m3 o 0,1 ppm.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Polveri di legno duro
- Valore limite 8 ore: 2 mg/m3.
- Misure transitorie: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023.
Polvere di silice cristallina respirabile
- Valore limite 8 ore: 0,1 mg/m3.
Tricloroetilene
- Valore limite 8 ore: 54,7 mg/m3 o 10 ppm.
- Valore limite breve durata: 164,1 mg/m3 o 30 ppm.
- Osservazioni: contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
Abbreviazioni
- f/ml: fibre per millimetro.
- mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
- ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
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Crediti immagine: foto di Andrea Piacquadio da Pexels. Modificata (ritagliata e ridimensionata). Concessa con licenza originaria.
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